tratto da biblus.acca.it

Soglia a 5.000 euro per le compensazioni in caso di morosità. Più tempo e più flessibilità per aderire al CPB.

decreto fiscale 2026 – D.L. 38/2026 – ha ottenuto il 14 maggio 2026 il via libera del Senato.

Il provvedimento, approvato al Senato e ora destinato all’esame della Camera, va seguito fino al testo definitivo, ma contiene già indicazioni operative di forte interesse per il comparto costruzioni.

Per il settore edile, le novità più rilevanti riguardano il concordato preventivo biennale, i pagamenti della Pubblica Amministrazione, il trattamento fiscale degli investimenti in fonti rinnovabili, le aziende che hanno aderito al piano Transizione 5.0 del 2025 e risultano in lista d’attesa per il credito di imposta a causa dell’esaurimento delle risorse e, infine, il nuovo meccanismo di iperammortamento attivo dal 2026 in sostituzione del credito di imposta.

Pagamenti PA e compensazioni: soglia a 5.000 euro

Una delle novità più importanti per i professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione riguarda la stretta sulle compensazioni.

Dal 15 giugno 2026, l’obbligo di compensazione tra crediti vantati verso la PA e debiti iscritti a ruolo non scatta in modo generalizzato, ma solo se le cartelle non pagate raggiungono un importo complessivo di almeno 5.000 euro.

La misura è particolarmente rilevante per progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, consulenti tecnici e imprese che vantano crediti da incarichi pubblici o appalti. La soglia evita che piccoli debiti possano bloccare o complicare incassi professionali e pagamenti da parte della PA.

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 725, della legge 199/2025 – aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.Lgs. 602/1972 – stabilisce che, a decorrere dal 15 giugno 2026, le amministrazioni pubbliche prima di effettuare il pagamento anche di importi fino a 5.000 euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle amministrazioni andrà in favore:

  • dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
  • del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

La nuova disposizione si applica ai debiti fiscali e contributivi a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarda qualsiasi tipologia di compenso professionale: consulenze, perizie, incarichi fiduciari, patrocinio legale (incluso quello a spese dello Stato), prestazioni tecniche.

Anche in questo caso, rilevano debiti di qualsiasi natura purché scaduti.

Non si applica ai fornitori di beni e servizi non professionali, alle imprese o ai lavoratori dipendenti della P.A.

Concordato preventivo biennale: più tempo per aderire e soglie ISA più basse

Il primo punto da evidenziare riguarda il concordato preventivo biennale 2026-2027.

La finestra per l’adesione viene estesa fino al 31 ottobre 2026, mentre il software ministeriale dovrebbe essere disponibile dal 15 maggio.

Inoltre, il decreto introduce soglie massime agli incrementi di reddito richiesti ai contribuenti con punteggi ISA più bassi.

In particolare, dagli articoli allegati emerge un tetto del 30% per i soggetti con voto ISA tra 6 e 8 e un limite del 35% per chi presenta punteggi inferiori a 6.

La misura punta a favorire l’emersione e la compliance anche per i contribuenti considerati fiscalmente meno affidabili.

Un’altra novità riservata a chi opta per il concordato preventivo è rappresentata dall’iperammortamento, che diventa pienamente deducibile.

Alle imprese in lista d’attesa il 35% del credito di imposta spettante

L’art. 8 del D.L. 38/2026 prevede che le cosiddette imprese “esodate” D.L. piano Transizione 5.0 – quelle cioè che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità e risultano in lista d’attesa per il credito di imposta a causa dell’esaurimento delle risorse – ricevano solo il 35% del credito d’imposta spettante originariamente richiesto nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l’anno 2026.

Il credito d’imposta riguarda solo gli investimenti in beni strumentali previsti dagli allegati A e B della legge n. 232/2016, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

Sono esclusi gli investimenti per i sistemi di gestione dell’energia e per gli impianti per energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

Il GSE comunica alle imprese entro il 30 aprile 2026 l’importo del credito effettivamente utilizzabile; il credito – utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 – può essere fruito dal quinto giorno successivo alla comunicazione fino al 31 dicembre 2026.

Transizione 5.0: investimenti in rinnovabili fuori dal reddito imponibile

Il decreto contiene anche una misura di interesse per le imprese che investono in fonti di energia rinnovabile, sempre nell’ambito della Transizione 5.0.

Il contributo finanziario riconosciuto per tali investimenti non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Iperammortamento 2026 senza vincolo territoriale

L’articolo 7 del decreto fiscale 2026 modifica l’articolo 1, comma 427, della legge di Bilancio 2026, eliminando la specificazione “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.

Pertanto, il nuovo Piano Transizione 5.0 – che prevede l’iperammortamento fiscale in sostituzione del credito d’imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 – non prevede più il “requisito territoriale” che vincola gli acquisti ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione europea o dell’Accordo sullo spazio economico europeo.

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