Tratto da: Lavori Pubblici  

È stato approvato in Senato il DDL Semplificazioni (A.S. 1184), recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e servizi a favore di cittadini e imprese. Il testo, collegato alla legge di bilancio, passa ora all’esame della Camera.

Diverse le misure che interessano il comparto edilizio tra cui spiccano gli interventi su dehors, permessi di

Approvato con 86 voti favorevoli, il testo introduce innovazioni in materia di silenzio-assenso e un orizzonte temporale più lungo per i dehors attualmente esistenti, dando così una risposta concreta alla necessità di ridurre tempi e incertezze procedimentali.

Particolarmente interessante anche la riforma del cumulo degli incentivi energetici, con l’introduzione di un meccanismo regolatorio che evita contenziosi e favorisce la continuità degli investimenti.

Vediamo nel dettaglio le singole disposizioni.

Con l’articolo 40, il Ddl introduce una rilevante modifica all’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), estendendo il meccanismo del silenzio-assenso anche ai permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o culturali, a condizione che per l’intervento siano già stati acquisiti e risultino validi i relativi atti di assenso o autorizzazioni.

La norma abroga il divieto generale alla formazione del silenzio-assenso in presenza di vincoli e precisa che la domanda di permesso resta comunque soggetta alla conferenza dei servizi, salvo che tutti i pareri e nulla osta necessari siano già stati ottenuti e in corso di validità.

Si tratta di un passo significativo verso la semplificazione dei procedimenti edilizi complessi, dove spesso la stratificazione dei pareri di tutela ha rappresentato un ostacolo alla tempistica dei permessi.

Altra norma rilevante è l’articolo 50 del Ddl, che proroga e amplia la disciplina sui dehors, intervenendo sull’art. 26 della legge n. 193/2024 che aveva delegato il Governo al riordino della materia.

Le principali novità sono:

  • proroga al 31 marzo 2026 del termine per l’esercizio della delega governativa, inizialmente previsto entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge 193/2024;
  • applicazione del futuro decreto di riordino anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori, previa presentazione di apposita istanza entro un congruo termine;
  • riconoscimento di un periodo adeguato per il ripristino dei luoghi in caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale;
  • proroga fino al 30 giugno 2027 della validità dei titoli ottenuti in base alla normativa emergenziale, che attualmente era fissato al 31 dicembre di quest’anno.

Si tratta di disposizioni che puntano a favorire la continuità delle attività di somministrazione e la graduale armonizzazione dei regimi autorizzatori, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali.

Con l’art. 34 si consolida la semplificazione introdotta dal Decreto Cultura (D.L. n. 201/2024), rendendo strutturale la possibilità di organizzare manifestazioni temporanee di spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche mediante la presentazione di una semplice SCIA allo Sportello per le Attività Produttive (SUAP).

L’autorizzazione unica, che sostituisce ogni altro titolo abilitativo, riguarda eventi che si svolgono tra le ore 8 e l’1 di notte, con un numero massimo di 2.000 partecipanti.

La segnalazione certificata deve contenere:

  • il numero massimo di spettatori, luogo e orario dell’evento;
  • le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà;
  • la relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, perito o geometra) attestante la conformità alle regole tecniche di sicurezza;
  • la documentazione sul rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio.

L’attività può iniziare immediatamente dopo la presentazione della SCIA. In caso di carenza dei requisiti, l’amministrazione dispone entro 60 giorni il divieto di prosecuzione o la rimozione degli effetti dannosi. Restano ferme le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Infine, di particolare rilievo per il settore energetico è l’articolo 43, che interviene sulla disciplina del cumulo tra tariffe incentivanti e benefici fiscali ambientali.

Il Ddl consente ai contribuenti che non hanno ancora esercitato la facoltà prevista dal D.L. 24/2019 di continuare a beneficiare delle tariffe del GSE, presentando – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma – un’apposita istanza al Gestore dei Servizi Energetici.

Con la domanda, il soggetto interessato accetta:

  • una compensazione dell’importo corrispondente al beneficio fiscale goduto, calcolato e asseverato da un professionista indipendente;
  • una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti per l’intero periodo di vigenza della convenzione con il GSE.

La definizione comporta la sospensione e successiva estinzione dei giudizi pendenti, previa verifica da parte del GSE del perfezionamento della procedura e della completa compensazione delle somme dovute.

Il Gestore pubblicherà entro dieci giorni le modalità operative per la presentazione delle istanze e individuerà le categorie professionali abilitate al rilascio delle asseverazioni.

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