Nel sistema della sicurezza sul lavoro, uno dei temi più rilevanti per i professionisti del settore riguarda l’estensione degli obblighi formativi e informativi del datore di lavoro.
In particolare, si pone il problema se tali obblighi debbano limitarsi alle mansioni formalmente assegnate oppure comprendere anche i rischi derivanti dall’ambiente di lavoro e dalle interferenze operative.
La sentenza Cassazione n. 12780/2026 interpreta in modo concreto e operativo questo obbligo, sottolineando che la formazione deve riguardare anche i rischi derivanti da interferenze operative prevedibili, non solo quelli legati all’uso diretto delle macchine.
Il caso
Il caso in esame riguarda un lavoratore impiegato come giardiniere, incaricato di raccogliere e avvicinare rami e residui vegetali verso una macchina destinata alla loro triturazione, una cippatrice. Dalle risultanze processuali è emerso che al dipendente non era consentito in alcun modo l’utilizzo o la manovra dell’attrezzatura, essendogli stato espressamente vietato di operarla.
Nel corso dell’attività lavorativa, mentre la macchina risultava priva di sorveglianza, il lavoratore si è avvicinato fino a salirvi sopra nel tentativo di rimuovere materiale rimasto bloccato, utilizzando il piede per spingerlo all’interno del sistema di alimentazione. Durante questa operazione, l’arto è rimasto intrappolato nel meccanismo, provocando un grave infortunio con l’amputazione di due dita.
Contesto normativo: formazione e informazione sui rischi delle attrezzature di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 73, comma 2, stabilisce che il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, ma anche sulle attrezzature presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se non usate direttamente. Questo obbligo si inserisce nel più ampio quadro degli obblighi di valutazione dei rischi (art. 17) e di formazione e informazione (art. 36), che devono essere adeguati alle mansioni e al contesto operativo.
Le motivazioni della Corte: responsabilità per esposizione a rischio da attrezzature non direttamente utilizzate
Nel caso esaminato, il lavoratore, pur non essendo addetto alla cippatrice, operava nelle immediate vicinanze della macchina in funzione, portando materiale davanti alla stessa. La Corte ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse adempiuto all’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici connessi alla presenza e al funzionamento della cippatrice, nonostante fosse prevedibile una interferenza operativa.
La Corte ha, inoltre, escluso che la condotta imprudente del lavoratore potesse essere considerata abnorme o eccezionale, poiché l’organizzazione del lavoro, improntata alla velocizzazione e al non fermare la macchina, aveva lasciato la cippatrice incustodita e il lavoratore non formato in un’area di rischio.
È stato, infine, evidenziato che il fascicolo informativo era in lingua italiana, mentre il lavoratore non conosceva la lingua e non risultava provata la consegna di istruzioni comprensibili, configurando così una carenza formativa effettiva.
La sentenza richiama principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo che la responsabilità del datore di lavoro non viene meno per la sola imprudenza del lavoratore se questa si verifica in un contesto di carenze organizzative e informative.

