tratto da : MEMOWEB N°49 DEL 13/03/2014
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELL’INDENNIZZO PER DANNO DA RITARDO NEI PROCEDIMENTI “LUMACA”
L’obbligo della pubblica amministrazione di risarcire il danno qualora il procedimento su istanza di parte si prolunghi è stato inserito dall’articolo 28 del decreto del Fare.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato le Linee guida sull’applicazione dell’articolo 28 del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 in cui si norma l’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.
La direttiva, pubblicata il 5 marzo scorso dopo la registrazione alla Corte dei conti lo scorso 13 febbraio 2014, fornisce alle pubblica amministrazione le linee guida sull’applicazione della norma che, modificando l’articolo 2-bis della Legge n. 241/1990, ha introdotto il diritto a ricevere un indennizzo da ritardo (30 euro per ogni giorno di ritardo) in conseguenza della violazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte.
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