Sentenza del 16/02/2026 n. 126/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto
Cumulabilità tra sospensione feriale e quella speciale e rapporto con il termine lungo per l’impugnazione
La sospensione speciale di undici mesi prevista dall’art. 1, c. 199, L. 29 dicembre 2022, n.197 per le controversie tributarie definibili si applica ai termini di impugnazione e assorbe la sospensione feriale (1-31 agosto), non cumulandosi ulteriormente, qualora quest’ultima ricada interamente all’interno del periodo di sospensione speciale, mentre il termine lungo di impugnazione di sei mesi ex art. 38, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 inizia a decorrere solo dopo la scadenza dei citati undici mesi di sospensione speciale.
Questo è il principio affermato dalla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, infatti, il termine finale di impugnazione era già decorso al momento della proposizione del ricorso e pertanto i giudici di secondo grado non hanno potuto far altro che riconoscere la tardività e dichiarare l’appello inammissibile.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

