La delibera ANAC n. 323/2025 solleva diverse criticità relative a una gara d’appalto europea indetta per la stipula di accordi quadro per un servizio di ristorazione. La gara, suddivisa in 7 lotti e con un valore complessivo di oltre 161 milioni di euro, ha evidenziato diverse violazioni del codice dei contratti pubblici, segnalate da due associazioni di operatori economici. Le problematiche riscontrate spaziano dalla responsabilità della stazione appaltante alla determinazione del prezzo base, dai requisiti di partecipazione ai criteri di valutazione delle offerte.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’identificazione del perimetro contrattuale. Il capitolato, oltre al servizio principale di ristorazione, comprendeva attività di manutenzione edilizia, impiantistica, gestione delle attrezzature, trasporti e logistica. Secondo ANAC, tale impostazione risulta problematica: prestazioni come la manutenzione di impianti elettrici, ascensori o sistemi antincendio possiedono autonomia funzionale e non possono essere considerate meri servizi accessori. Il principio ribadito è chiaro: solo le attività strettamente strumentali al servizio principale possono essere accorpate; le altre devono essere oggetto di gara distinta o di separata quotazione economica.
Requisiti di partecipazione: carenze e incoerenze
La gara prevedeva criteri di ammissione tarati esclusivamente sul settore della ristorazione (fatturato specifico e capacità tecnica), senza considerare le abilitazioni obbligatorie per le manutenzioni specialistiche. Un’impostazione in evidente contrasto con l’art. 100 del Codice, che impone la corrispondenza dei requisiti di partecipazione con tutte le prestazioni richieste. In assenza di tali garanzie, il rischio è duplice:
- affidare attività altamente tecniche a operatori privi delle competenze necessarie;
- compromettere la sicurezza e la qualità degli interventi manutentivi.
La determinazione della base d’asta
Uno dei punti più critici rilevati riguarda il metodo di calcolo della base d’asta. La stima economica era stata effettuata esclusivamente sul servizio di ristorazione, senza valorizzare in modo autonomo le attività manutentive, le spese per utenze e i costi di smaltimento.
Il risultato è stato un importo sottostimato, in alcuni casi inferiore agli importi degli appalti già in corso, nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi nel post-pandemia. Ciò ha determinato:
- l’assenza di offerte in due lotti;
- una ridotta competizione negli altri;
- il rischio di affidamenti con margini economici insostenibili.
ANAC ha richiamato l’art. 41 del Codice, secondo cui la base d’asta deve riflettere un prezzo congruo, realistico e sostenibile, condizione indispensabile per stimolare concorrenza effettiva e per evitare aggiudicazioni destinate a fallire in fase esecutiva.
La sottostima dei costi della manodopera
Altro nodo fondamentale è il mancato aggiornamento dei costi della manodopera. La stazione appaltante aveva fatto riferimento alle tabelle ministeriali del 2018, ignorando il rinnovo del CCNL di settore del 2024, che aveva introdotto incrementi retributivi rilevanti. Un approccio che contrasta con l’art. 11 del Codice, il quale impone l’applicazione del contratto collettivo vigente e la corretta considerazione delle tutele salariali. La sottostima produce effetti distorsivi:
- offerte costruite su costi non attuali, quindi non sostenibili in fase di esecuzione;
- rischio di dumping contrattuale;
- compromissione della parità competitiva tra operatori.
Criteri di valutazione e trasparenza
La delibera ha inoltre censurato l’adozione di criteri qualitativi per elementi oggettivamente misurabili, come frequenza delle forniture o dotazioni strumentali. Tali parametri, se trasformati in punteggi qualitativi, introducono margini di discrezionalità che compromettono la trasparenza e rendono meno chiaro il processo valutativo.
L’Autorità ha ribadito che, quando possibile, gli elementi devono essere tradotti in criteri quantitativi, in modo da:
- semplificare il lavoro della commissione,
- garantire imparzialità e verificabilità,
- agevolare gli operatori nella formulazione delle offerte.
Alla luce delle criticità emerse, ANAC ha dichiarato che la gara non rispetta i principi fondamentali di trasparenza, proporzionalità e concorrenza. Pur senza disporre l’annullamento, ha imposto una revisione della documentazione.