Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 19 Novembre, 2025
 
Categoria 05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
 
Sintesi/Massima

Il gruppo consiliare unipersonale è possibile solo se in una lista risulta eletto un solo consigliere e lo statuto non disciplina altra ipotesi di gruppo consiliare monopersonale.

Testo

(Parere n.22437 del 23.7.2025) Si fa riferimento alla nota del … con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito al caso prospettato dal sindaco del comune di … in materia di costituzione di gruppi consiliari. In particolare, il rappresentante dell’ente locale ha segnalato che in data … il consigliere comunale …, eletto nella lista “…”, ha comunicato verbalmente la propria fuoriuscita dal gruppo consiliare di appartenenza, successivamente in data … ha formalizzato la fuoriuscita dal gruppo consiliare e la volontà di costituire un nuovo gruppo consiliare autonomo, composto solo dal predetto consigliere, denominato “…”. Il sindaco ha evidenziato, quindi, che è stato costituito un gruppo con una denominazione diversa da quello della lista nella quale il consigliere era stato eletto e che lo statuto e il regolamento del consiglio non disciplinano l’ipotesi di costituzione di nuovi gruppi, da parte di consiglieri che non rappresentano liste presentatesi alle elezioni. Al riguardo, occorre premettere che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. Nel caso in esame non si tratta di una mera modifica della denominazione del gruppo consiliare, che si ritiene possibile, ma della costituzione di un nuovo gruppo consiliare. In merito si osserva che, come si evince da una pronuncia del giudice amministrativo, “il rapporto che lega il candidato eletto al partito di appartenenza non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l’assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati” (cfr. TAR Puglia-sez.Bari, sent.n.506/2005). Anche il T.A.R. Trentino Alto Adige – sez. di Trento, n.75 del 2009, ha evidenziato che “il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’art.67 della Costituzione … pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori – pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica – con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza”. In linea con il principio generale secondo il quale all’elemento “statico” dell’elezione in una lista si sovrappone quello “dinamico” fondato sull’autonomia politica dei consiglieri, si ritengono in genere ammissibili anche i mutamenti all’interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari. Nel caso in esame il consigliere in data … ha formalizzato la fuoriuscita dal gruppo e dichiarato di voler costituire un gruppo nuovo unipersonale autonomo con una denominazione diversa da quella della lista nella quale era stato eletto. Lo statuto sembra prevedere solo all’articolo 17 l’ipotesi del gruppo consiliare unipersonale e precisamente dispone al comma 2 che “Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare”. Pertanto, il gruppo consiliare unipersonale è possibile solo se in una lista risulta eletto un solo consigliere e lo statuto non disciplina altra ipotesi di gruppo consiliare monopersonale; anche il regolamento, non trasmesso a quest’Ufficio e non rinvenibile sul sito del comune, non sembra fornire, come precisato dal sindaco, alcuna indicazione al riguardo. Pertanto, nel ribadire che la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, si rappresenta che solo in tale ambito potrà essere valutata eventualmente la possibilità di ampliare le ipotesi di costituzione di un gruppo unipersonale.

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