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Sentenza del 20/03/2025 n. 7393/5 – Corte di cassazione

Costituzione in giudizio nel processo tributario telematico

Nel processo tributario telematico, la ricevuta di “presa in carico” del ricorso generata in maniera sincrona dal SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) a seguito della trasmissione dell’atto e degli allegati non è sufficiente a ritenere perfezionata la costituzione in giudizio ex art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È necessaria anche la ricevuta successiva che, una volta esauriti i relativi controlli formali e sostanziali, attribuisce il numero di registro generale al ricorso (RGR/RGA).
Questo è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione che, nella specie, ha ritenuto tardiva la costituzione della contribuente nel giudizio di secondo grado e insussistenti i presupposti per concedere la c.d. rimessione in termini.
Nel caso esaminato, la contribuente aveva depositato telematicamente il proprio appello senza preoccuparsi di verificare l’esito della procedura. Solo ad un anno di distanza, avuto notizia della mancata iscrizione da parte della Corte di Giustizia Tributaria, aveva chiesto la re-iscrizione del proprio ricorso.

 

Testo integrale dell’ordinanzaSentenza del 20/03/2025 n. 7393/5 – Corte di cassazione – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 
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