Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 31 Dicembre, 2025
 
Categoria 05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
 
Sintesi/Massima

La dinamica dei rapporti tra i partiti ed i gruppi consiliari ad essi riferiti attiene ad un ambito prettamente politico che solo il consiglio può dipanare.

Testo

(Parere n.25196 del 22.8.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, nel trasmettere la richiesta di parere inoltrato dal segretario generale del comune di …, ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in materia di denominazione dei gruppi consiliari. In particolare, il segretario generale dell’ente ha segnalato di aver ricevuto dal presidente provinciale di … del partito “…”, in qualità di coordinatore provinciale, la richiesta di verificare la regolare costituzione del gruppo consiliare “…”. La questione nasce in quanto il 30 agosto 2023, con pec acquisita al protocollo dell’ente, il consigliere …, eletto nella lista …, che rappresenta la maggioranza consiliare, ha comunicato la costituzione del gruppo “…” indicando se stesso come capogruppo. Successivamente, il presidente provinciale del partito …, con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 26 aprile 2024, ha chiesto che venisse riconosciuta l’irregolarità della costituzione del sopra citato gruppo consiliare, dopo aver accertato che il predetto consigliere di maggioranza non era stato autorizzato dal Partito … ad utilizzare l’omonima denominazione. Con nota del … ha evidenziato che … era presente alle elezioni del 2021 con propri candidati nella lista “…” a sostegno del sindaco non eletto che ha ottenuto un seggio dei due attribuiti alla minoranza oggi occupato dal consigliere …, unico soggetto autorizzato dal coordinatore provinciale di a costituire il gruppo consiliare “…” in seno al consiglio comunale dell’ente, indicando il predetto consigliere come capogruppo. Al riguardo, in via generale, occorre premettere che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. I mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi. In merito, si osserva che il T.A.R. Trentino Alto Adige – sez. di Trento, con sentenza n.75 del 2009, ha precisato che “il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’art.67 della Costituzione … pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori – pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica – con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza”. In linea con il principio generale secondo il quale, all’elemento “statico” dell’elezione in una lista si sovrappone quello “dinamico”, fondato sull’autonomia politica dei consiglieri, si ritengono in genere ammissibili anche i mutamenti all’interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari. Anche il TAR Puglia, sez. di Bari, con sentenza n.506/2005, ha evidenziato che il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza “… non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l’assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati.” Relativamente al caso in esame, si osserva che l’art.15 dello statuto dell’ente dispone che tutti i consiglieri devono appartenere a un gruppo consiliare e ciascun gruppo è composto da almeno 1 consigliere. I consiglieri che dichiarano di non voler appartenere ad un gruppo preciso formano il gruppo misto e possono anche costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti. Il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale prevede all’articolo 7 che i consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare e che ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere. È previsto, inoltre, che il consigliere che intenda aderire ad altro gruppo, diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al sindaco-presidente del consiglio comunale ed al segretario comunale, allegando dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo. Si soggiunge che il predetto articolo dispone che il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto, anche se non aderisce ad altri gruppi, acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Dal citato regolamento, come ha precisato il segretario generale nella nota indirizzata al sindaco del …, non si evince alcuna disposizione statutaria e regolamentare che subordini la formazione di gruppi consiliari alla previa autorizzazione degli organi di partito. Nel caso in questione non è stata acquisita l’accettazione del capo del nuovo gruppo, atteso che il consigliere di maggioranza ha costituito egli stesso il nuovo gruppo denominato “…”, come risulta dalla nota acquisita al protocollo dell’ente il … con n. … e comunicato al consiglio comunale in data …, come ha evidenziato il segretario generale nella citata nota del … La fattispecie verificatasi non sembra sia in contrasto con le norme regolamentari e statutarie dell’ente; tuttavia, si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire una interpretazione delle disposizioni di cui si è dotato, atteso che la dinamica dei rapporti tra i partiti ed i gruppi consiliari ad essi riferiti attiene ad un ambito prettamente politico che solo il consiglio può dipanare.

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