tratto da neopa.it - a cura di Luca Di Donna

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Abruzzo, con la sentenza n. 111/2024, ha stabilito che il pubblico dipendente risponde del danno erariale derivante dalla liquidazione dell’incentivo tecnico previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, qualora tale liquidazione avvenga in violazione delle condizioni di legge o con irregolarità nella quantificazione delle somme.

Principali punti evidenziati dalla sentenza:

1.Danno erariale indipendente dal destinatario delle somme

•La responsabilità del pubblico dipendente si configura esclusivamente in relazione al danno subito dall’Amministrazione, senza rilevanza sul fatto che le somme siano state percepite dallo stesso convenuto o da altri soggetti.

•Non si tratta di una restituzione delle somme indebitamente ricevute, ma del risarcimento del danno causato all’ente pubblico.

2.Determinazione del danno

•Il danno è commisurato alla spesa complessiva sostenuta dall’Amministrazione in modo indebito, inclusi gli importi dovuti per obblighi tributari e contributivi, che gravano sul bilancio pubblico.

•Si richiama in tal senso la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sent. n. 24/2020/QM), che evidenzia come il danno sia determinato dall’intera somma sborsata, comprensiva di ogni componente negativa per il bilancio.

3.Responsabilità limitata al soggetto che ha disposto la liquidazione

•Non è configurabile una responsabilità verso i soggetti che hanno adottato gli atti esecutivi successivi, in quanto tali atti non comportano un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti per l’erogazione degli incentivi.

In sintesi, il pubblico dipendente è chiamato a rispondere per il pregiudizio economico complessivo arrecato all’amministrazione a causa di irregolarità nella liquidazione di incentivi tecnici, senza possibilità di estendere la responsabilità a chi ha eseguito i pagamenti successivi.

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