Tratto da: Sentenzeappalti
Con il primo motivo di ricorso, la deducente assume l’illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria in quanto fondata su un ribasso anche dei costi della manodopera a suo avviso ontologicamente inammissibile.
Il motivo è infondato.
Non esiste nel nostro sistema un divieto assoluto di ribasso dei costi della manodopera, sussistendo invece tale possibilità a favore dell’operatore economico che sarà poi sottoposto a verifica dell’anomalia dell’offerta.
L’art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, prevede che «nei contratti di lavoro e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale».
Tale disposizione deve essere interpretata in maniera coerente con l’art. 108, comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prescrive al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza aziendali e con l’art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione» (cfr. T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n.120).
Se ne deduce che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato dall’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 citato, secondo cui: «Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale»; se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta (cfr. T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n.120).
È appena il caso di precisare, poi, che l’inderogabilità assoluta dei costi della manodopera determinerebbe un’eccessiva compressione della libertà d’impresa, in quanto l’operatore economico potrebbe dimostrare ad esempio che il ribasso è correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, alla sua appartenenza ad un comparto per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla Stazione appaltante (cfr. T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n.120).
A conferma di tale indirizzo interpretativo sovviene la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665, che con riferimento al previgente Codice dei contratti ha osservato che «la clausola della lex specialis che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera, sarebbe in flagrante contrasto con l’art. 97, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 e, più in generale, con il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche», e che richiamando, quale supporto interpretativo, l’art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ha rilevato che «persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso” è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione».