tratto da biblus.acca.it

L’utilizzo delle tabelle ministeriali del costo medio orario del lavoro non più vigenti alla data di indizione della procedura di gara vizia, per manifesta illogicità e irragionevolezza, il procedimento condotto dalla Stazione appaltante ai fini della stima dei costi della manodopera.

È quanto ribadito nel Parere di precontenzioso ANAC 193/2025.

Nel caso in esame, si trattava di una procedura di gara ad alta intensità di manodopera con contratto pluriennale (circostanza nella quale si appalesa ancora di più l’obbligo di utilizzare tabelle ministeriali aggiornate). In casi come questo la Stazione appaltante è tenuta ad annullare in autotutela gli atti della procedura di gara in oggetto e ad utilizzare, in sede di riedizione della gara, le tabelle aggiornate del costo medio orario della manodopera.

Nel caso in oggetto un ente aveva indetto una procedura di gara ponendo a base d’asta un costo per la manodopera basato su tabelle ministeriali non più vigenti (risalenti al 2023), sostituite a luglio 2024. Il costo medio orario era inferiore al valore desumibile dalle tabelle e tale scostamento aveva provocato una sottostima del costo della manodopera.

La lex specialis di gara può prevedere un costo della manodopera inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali di riferimento? È legittimo un disallineamento evidente e significativo tra il valore assunto a base d’asta e i livelli retributivi orari indicati nelle tabelle ministeriali (tale da precludere all’O.E. di presentare una offerta congrua)?

La giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato come la difformità tra i parametri assunti e quelli vigenti determini un vizio sostanziale dell’atto, rendendolo illogico e, dunque, illegittimo. L’operatore economico che intende partecipare ad una gara senza correre il rischio di esserne escluso, è tenuto a definire il proprio costo della manodopera sulla base dei minimi retributivi indicate nelle tabelle ministeriali vigenti e, per tale ragione, dovrebbe poter contare su un prezzo a base di gara allineato ai medesimi costi. Questo obbligo che si appalesa ancora di più stringente nelle procedure ad alta intensità della manodopera e di durata pluriennale (come quella in esame).

L’obbligo di utilizzare tabelle ministeriali aggiornate non è un mero formalismo, ma rappresenta un presidio essenziale di legalità ed equità degli appalti pubblici.

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