Tratto da: Lavori Pubblici  

Tra le tante modifiche apportate dal d.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo Codice Appalti”) al d.Lgs. n. 36/2023, rientrano anche alcune novità sulla disciplina del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

 

Le integrazioni riguardano l’art. 35 e l’art. 99, sui quali ANAC, con il Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025, ha fornito alcune importanti precisazioni per chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso, in relazione:

  • al comma 5-bis dell’articolo 35, in tema di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE;
  • al comma 3-bis dell’articolo 99, in tema di malfunzionamento del FVOE.

Non solo: per facilitare l’operatività dei soggetti procedenti, al Comunicato è stata allegata una tabella contenente:

  • l’elenco delle certificazioni acquisibili tramite il FVOE con modalità sincrona;
  • l’elenco delle certificazioni acquisibili in modalità asincrona con l’indicazione del rispettivo tempo di reazione;
  • l’elenco di quelle non ancora acquisibili tramite FVOE.

    L’art. 35, comma 5-bis, stabilisce che l’operatore economico trasmette il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE in sede di presentazione dell’offerta. Ciò consente alle stazioni appaltanti di accedere al fascicolo senza dover raccogliere ulteriori autorizzazioni, superando la previsione della delibera ANAC n. 262/2023 che richiedeva un consenso specifico preventivo.

    In pratica, la scheda S2, trasmessa dal RUP ad ANAC, vale come attestazione del fatto che gli operatori partecipanti abbiano prestato il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE. Resta in capo al soggetto che trasmette la scheda la responsabilità civile e penale in caso di trattamento non autorizzato.

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