tratto da biblus.acca.it

L’obbligo di indicare i costi della manodopera si riferisce solo al personale direttamente impiegato nell’esecuzione della commessa specifica.

Cosa succede se un’offerta che non contiene i costi indiretti della manodopera? Può essere considerata inattendibile o non sostenibile? A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4250 del 19 maggio 2025.

Il Consiglio ha precisato che, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, l’obbligo di indicare i costi della manodopera si riferisce esclusivamente al personale direttamente impiegato nell’esecuzione della specifica commessa. Restano invece esclusi dall’obbligo dichiarativo i costi generali legati a risorse trasversali – come personale amministrativo o servizi di supporto – impiegati su più contratti.

Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto legittima la suddivisione proposta dalla società vincitrice, che aveva distinto in modo chiaro tra personale operativo assegnato esclusivamente al servizio appaltato e personale strutturale utilizzato su più progetti.

Un altro aspetto del ricorso riguardava la verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta economica. La società ricorrente contestava la correttezza dell’analisi svolta dalla stazione appaltante e confermata dal TAR. Il Consiglio di Stato ha ricordato che la verifica dell’anomalia è un’attività connotata da ampia discrezionalità tecnica, che può essere oggetto di sindacato giurisdizionale solo se emergono evidenti elementi di illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, o travisamento dei fatti.

Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione tecnica, né può sovrapporre le proprie considerazioni a quelle della stazione appaltante, neanche avvalendosi di perizie. Tuttavia, è tenuto a verificare la logicità, coerenza e correttezza del procedimento seguito. Secondo la sentenza, fintanto che il procedimento di valutazione rispetta criteri di razionalità e risulta fondato su dati coerenti e verificabili, l’autonomia amministrativa deve essere rispettata.

Nel caso specifico la stazione appaltante ha motivato in modo adeguato la sostenibilità dei costi dichiarati e l’equilibrio complessivo dell’offerta. Le critiche mosse dall’appellante sono risultate infondate, basandosi su valutazioni personali piuttosto che su fatti oggettivi: il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.

 

Torna in alto