tratto da biblus.acca.it

Una recente sentenza del TAR Sicilia (n. 1198 del 29 maggio 2025) ha confermato l’importanza della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, respingendo il ricorso di un’impresa contro l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria da essa ottenuta. Il motivo: l’ente appaltante non possedeva i requisiti per indire la gara e non aveva rispettato il numero minimo di inviti richiesto.

Il caso riguarda una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, finalizzata all’affidamento di un accordo quadro per lavori con un valore superiore a 500.000 euro. L’Amministrazione ha successivamente deciso di annullare in autotutela la procedura, poiché non disponeva della qualificazione di secondo livello, necessaria secondo quanto stabilito dall’art. 63 e dall’allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023 (la proroga prevista dalla circolare MIT del 12 luglio 2023, riguardante le qualificazioni per gli appalti finanziati con risorse del PNRR, non è applicabile nel caso specifico).

Inoltre, durante la procedura, uno degli operatori estratti a sorte non aveva ricevuto l’invito a partecipare, contravvenendo al requisito minimo di 10 inviti, richiesto per questa specifica modalità di gara.

Il TAR ha chiarito che l’illegittimità originaria dell’atto e l’assenza della qualificazione richiesta bastano a giustificare l’annullamento, senza necessità di provare un danno economico concreto. In conclusione, la centrale di committenza in questione, priva della qualificazione necessaria, non poteva attivare una procedura negoziata per un importo oltre soglia, rendendo illegittima l’intera operazione. A ciò si è aggiunta la mancata inclusione di un operatore economico tra gli invitati, compromettendo ulteriormente la correttezza della gara e la regolarità della concorrenza.

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