tratto da lasettimanagiuridica.it a cura di Domenico Finocchietti

Tratto da La Settimana giuridica .it a cura di Domenico Finocchietti 

La Corte dei conti Campania ha condannato due Vigili urbani per aver sottratto tempo di servizio ai compiti istituzionali per fatti privati, utilizzando peraltro il mezzo di servizio. Si tratta di una sentenza recente che, pur non recando particolari novità interpretative, è interessante per una serie di aspetti che possono toccare la vita professionale di tutti coloro che si occupano di gestire il personale. Infatti vicende come quella esaminata in questa causa purtroppo nella loro banalità sono ancora frequenti.
I fatti che hanno scatenato la Procura mi hanno incuriosito perché sono riassunti in modo inconsapevolmente comico. Leggiamo nelle premesse che: “i convenuti, sottufficiali della Polizia Municipale di (omissis mio), con l’auto di servizio Fiat Panda targa (omissis mio), avevano accompagnato all’Università degli studi Suor Orsola Benincasa a Napoli due donne in abiti borghesi e con in mano un bouquet di fiori, e che le stesse probabilmente dovevano assistere a un evento presso l’Ateneo”.
Purtroppo per i due però la “cortesia” non è passata inosservata a qualcuno che si è addirittura preso la briga di riprendere la scena per poi diffonderla via social, con questo causando quel po’ di clamor fori indispensabile per la contestazione nei confronti dei due gentiluomini di danno all’immagine.
Se possibile ancor più divertente è anche la goffa difesa dei convenuti, secondo la quale i due agenti (che ovviamente erano in uniforme ed in servizio) si sarebbero recati a Napoli per un’esercitazione con l’arma in loro dotazione presso il poligono di Tiro a Segno Nazionale. La prassi consolidata in questi casi sarebbe stata quella dell’assenza di qualsiasi autorizzazione scritta (i due, insomma, interpretavano il servizio un po’ come pareva loro, sembravano auto organizzarsi …), che infatti non si era trovata. Sennonché secondo quanto apprendiamo dal difensore dei due “durante il tragitto verso il Poligono i sottufficiali avrebbero soccorso due donne in difficoltà e in seguito, non avendo più il tempo di proseguire per il poligono, sarebbero rientrati per completare il turno di servizio” … (sic! Credo non serva motivare perché questa giustificazione abbia avuto poca presa nelle valutazioni della Corte …).
Ma veniamo al merito.
Occorre dire fin subito che pur se recentissima, la sentenza ma non risente delle modifiche ordinamentali della Legge 1/26 che hanno riguardato come ben sappiamo l’elemento soggettivo nei procedimenti presso la Corte dei conti, dato che qui il dolo è pacifico. Unica annotazione, il Collegio ha speso qualche frase in più del consueto proprio per affermarlo, quasi a voler fugare ogni dubbio preliminare.
Balza piuttosto all’occhio quella che può sembrare una banalità (banalità per la Corte, non so se i Comuni potrebbero permettersi tanto): la totale assenza di attenzione alla riservatezza del personale coinvolto nella materia. I dati dei due inquisiti sono palesemente in chiaro, comprensivi di codice fiscale e retribuzione mensile. Sono in chiaro anche i nomi del personale che si è trovato ad interagire professionalmente con i due condannati, in particolare gli ufficiali sovra ordinati. Sappiamo che la giurisprudenza di Cassazione e recentemente anche della Corte dei conti ha rivendicato la correttezza del pubblicare con le sentenze anche i dati personali, salve poche eccezioni. A sommesso parere dello scrivente forse però un po’ più di accortezza non guasterebbe, specie in vicende come questa che, come vedremo, si concludono con una tirata d’orecchie o poco più.
I motivi di interesse di questa sentenza a mio parere sono tre.
Il primo sta nel fatto che la Corte abbia ritenuto di prescindere dall’eccezione di pregiudizialità del giudizio penale. L’utilizzo dell’auto di servizio per accompagnare le signore da parte dei due vigili aveva originato l’attivazione di un procedimento penale per peculato d’uso (314 c. 2 CP). La difesa dei due naturalmente, confidando nella lentezza del procedimento penale, ha asserito che vi fosse pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello dinnanzi alla Corte dei conti. Ma la Procura erariale ha eccepito con successo che tra il giudizio contabile e il giudizio penale sussiste piena autonomia. La sospensione ai sensi dell’art. 295 CPC (e dell’analogo art. 106 CGC) è obbligatoria solo se c’è “pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non in senso meramente logico” tra la definizione di una controversia penale e l’affermazione della responsabilità erariale, secondo gli insegnamenti della Cassazione civile SSUU 14060/2004. Il Giudice dispone la sospensione del processo solo se “penda dinanzi a sé o ad altro giudice una controversia che costituisca il necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Quindi, il rapporto di dipendenza tra due controversie si configura qualora la causa pregiudicante abbia un elemento (costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata e tale elemento per legge dev’essere accertato con efficacia di giudicato, come nei casi di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone e la risoluzione dell’incidente di falso”.
Altro motivo di interesse della sentenza sta nel rigetto di un’altra eccezione formale della difesa, che aveva chiesto ancora la sospensione del giudizio in attesa di definire chi avesse diffuso il video, poi diffuso sui social dall’On. Borrelli, ma anonimo. L’anonimato avrebbe leso il diritto di difesa dei convenuti. Ma anche questa eccezione viene rigettata. La giurisprudenza di Corte dei Conti SSRR (sentenza 12/11) ha affermato che “laddove la notizia ricavabile dallo scritto anonimo identifichi con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile, tale fonte potrà costituire – a prescindere dalla sua provenienza – il presupposto richiesto dalla legge per l’avvio dell’attività istruttoria del Procuratore regionale: la legge, si ripete, non richiede l’esistenza di una fonte qualificata di informazione, ma unicamente determinate caratteristiche oggettive (specificità e concretezza) di detta notizia”.
Pertanto la Procura ha agito correttamente avvalendosi di una “notitia criminis” anonima. Faccio notare solo per inciso che in materia di giudizio del lavoro la giurisprudenza è pervenuta da tempo al medesimo risultato anche nel caso in cui il procedimento disciplinare sia attivato da denuncia anonima.
Terzo motivo di interesse della sentenza sta proprio nella contestazione del danno all’immagine. Essa è stata ritenuta ammissibile richiamando l’art. 55 quinquies del D Lgs 165/01 che prevede che il pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente “ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale”.
Proprio l’inciso “ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni” giustifica ancora una volta la non necessità del preventivo accertamento della responsabilità penale. Si tratta di un’eccezione al principio generale di cui all’art. 17, comma 30ter, del DL 78/2009 per cui il danno all’immagine deve essere contestato solo dopo l’accertamento penale del comportamento illecito.

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