Tratto da: neopa.it

Un articolo di Caterina Roncati

La gestione economale è spesso oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti che recentemente si è espressa in merito alla procedura di parifica e alla legittimità delle spese inserite del conto giudiziale dell’economo.

Con Sentenza n. 36/2024 la Sezione Giurisdizionale per la Liguria si è pronunciata dichiarando l’irregolarità del conto giudiziale dell’economo in quanto riportante descrizioni di spesa generiche quali, ad esempio, “spese legali avvocatura civile e amministrativa” o “minute spese d’ufficio”. Il regolamento di contabilità dell’Ente prevedeva un puntuale dettaglio delle spese attribuibili alla gestione economale, dettaglio che poi non è stato specificatamente indicato in corrispondenza delle spese genericamente rendicontate. I magistrati contabili hanno, inoltre, rilevato la mancanza di un limite massimo di spesa sostenibile con cassa economale, elemento che avrebbe invece opportunamente conferito certezza di legittimità delle spese sostenute.

Con Sentenza/Ordinanza n. 41/2024/GC la Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha dichiarato irregolare il conto giudiziale dell’economo a causa della coincidenza della figura dell’agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario che ha disposto la parifica, dell’anticipazione del fondo economale non registrata sul conto in entrata e della mancata indicazione puntuale delle spese economali.

Oggetto di approfondita disamina da parte dei magistrati contabili risulta essere la procedura di parifica ritenuta non idonea ed ammissibile in quanto: “Il principio di alterità è, del resto, garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell’ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche. Lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, che possa scrutinare, con quella serenità che si accompagna all’indipendenza, l’operato dell’agente contabile. Se così non fosse, sarebbe precluso all’Amministrazione comunale di vagliare ed eventualmente contestare le risultanze del conto giudiziale (Sez. Sicilia, sent. n. 846/2019).”

Qualora la figura dell’economo coincida con quella del responsabile del servizio finanziario, il conto deve essere parificato da un organo superiore identificato nel Segretario Comunale o nel Sindaco. (Circolare Presidente Sez. Giurisdizionale Emilia-Romagna n. 1/2023)

La regolamentazione della figura dell’economo comunale e della gestione della cassa economale, che sia parte del regolamento di contabilità o trattata in uno specifico regolamento, assume sempre maggior rilievo e necessita di tenere conto della fondamentale giurisprudenza in materia. NeoPa offre, tra gli altri, un servizio di redazione o aggiornamento dei regolamenti in parola, recependo tutte le indicazioni della Corte dei Conti e personalizzando i contenuti in considerazione delle specifiche peculiarità dell’ente. Per informazioni in merito scrivere a info@neopa.it 

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