tratto da corteconti.it

Delibera n. 61/2025/PAR

Sezione Controllo Regione Lombardia  31/03/2025

Corte dei Conti Lombardia: non è vietata la possibilità di estinguere un credito verso una società partecipata in liquidazione con una combinazione di pagamento parziale e ‘datio in solutum’

L’estinzione parziale di un debito di una società in house in liquidazione nei confronti del Comune a mezzo di una datio in solutum ed un pagamento in contanti per un valore complessivo inferiore al credito vantato dal Comune non può essere valutata, alla luce delle regole che governano la fase della liquidazione societaria, sotto il profilo della correttezza – non essendo vietata dall’ordinamento – né della conformità o meno ai principi di corretta gestione finanziaria e di tutela del patrimonio pubblico, essendo rimessa ai liquidatori, avuto riguardo al valore effettivo delle poste attive e passive del bilancio della società in house, con quali modalità provvedere, nei limiti delle risorse residue, al pagamento del debito maturato nei confronti del Comune.

 E’ inammissibile il quesito che, in sede consultiva, chiede se nell’operazione prospettata possa ravvisarsi un danno erariale, essendo questa valutazione rimessa alla Procura contabile all’atto del concretizzarsi di una specifica fattispecie, e non essendo rinvenibile una logica di conseguenzialità immediata e diretta, né di causa ed effetto tra la prima e il secondo.

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