una nuova sentenza con la quale si evidenzia che il segretario comunale che partecipa all'adozione di un atto illegittimo DEVE far presente osservazioni circa l'illegittimità dell'atto in virtù dei suoi obblighi di assistenza giuridico-amministrativa.

IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO sent. n. 41 del 01/02/2013

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Sussiste quindi la colpa grave dei convenuti per violazione dei loro doveri di servizio, atteso che con un minimo di diligenza si sarebbe immediatamente evidenziata la natura non solo illegittima, ma anche dannosa della deliberazione adottata. In particolare … il Segretario comunale – che deve presumersi conoscesse tale normativa nel dettaglio sia per dovere di ufficio, sia per l’esperienza e la preparazione professionale presumibile dalla categoria di appartenenza – non rese alcun parere sulla regolarità della deliberazione (reso invece su tutte le altre deliberazioni in atti) e verbalizzò la delibera senza alcuna osservazione, in violazione dei suoi obblighi di assistenza giuridico-amministrativa (istruttoria e consultiva) agli organi politici dell’ente in sede di adozione delle deliberazioni (artt.52, 53 e 58 L.142/1990 nel testo vigente nel 1999, artt.93 e 97 D.Lgs. 267/2000); ed i componenti della Giunta decisero di confermare le mansioni superiori senza il parere burocratico (del segretario) e a fronte di una evidente illegittimità della delibera stessa che avrebbe imposto tutti gli approfondimenti del caso, in violazione dei doveri di servizio che imponevano ai componenti della giunta la massima diligenza nella gestione di risorse comunali (artt. 58 L.142/1990 e artt.78 e 93 D.Lgs. 267/2000).

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