La pregressa impostazione, contenuta nello schema, si rammenterà prevedeva un potere di delega ampio (ed indefinito) non solo a vantaggio del RUP, ma degli stessi responsabili di fase.
L’impostazione non è stata condivisa dal Consiglio di Stato, ed in specie nel parere espresso dalla Commissione (parere n. 1463/2024) in cui, oltre a “suggerire” la formulazione della disposizione – con una forte limitazione sul potere di delega del solo RUP -, si è precisato, una volta per tutte, che i responsabili di fase sono semplicemente dei responsabili di procedimento ex lege 241/90 e non dispongono, pertanto, di nessun potere decisorio. Si è tratteggiato, quindi, nel parere, l’aspetto che ora distingue il RUP rispetto agli altri “attori” dell’attività contrattuale di un soggetto che, per i riconosciuti/legittimati poteri decisori si configura come soggetto intermedio tra il tradizionale responsabile del procedimento ed il dirigente/responsabile del servizio. Una figura, quindi, che la legge 241/90 non disciplina.
Le modifiche
La modifica che qui interessa trattare è quella apportata all’allegato I.2 (allegato come noto che disciplina requisiti e compiti del RUP e, in parte, del responsabile di fase e del responsabile del servizio) ed in specie la sostituzione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2.
Nel dettaglio nell’articolo 2, comma 1, (…) il secondo periodo (ovvero “Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante”) è stato sostituito da “Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC”.
Si tratta di una precisazione, probabilmente neppure necessaria, che consente di meglio chiarire il ruolo del RUP.
Il responsabile unico del progetto, evidentemente, ha grandi poteri visto che deve assumersi grandi responsabilità (la realizzazione dell’intervento intesa come obbligazione di risultato e non di mezzi).
Il riferimento alla mera possibilità di delegare solo compiti esecutivi – come detto oltre che già prevista nel ruolo – spiega che le decisioni rimangono in capo al RUP. La puntualizzazione della disposizione, come detto voluta dal Consiglio di Stato, sembra anche più pregnante nel momento in cui puntualizza che dalla possibilità di delega viene esclusa ogni attività di verifica e di valutazione.
Si tratta di comprendere, oggettivamente, se questo in realtà sia corretto e se risponda alla concreta attività del responsabile unico. Non si può non rilevare, infatti, che l’inciso iniziale del nuovo periodo evidenzia che sia il RUP, ma anche i responsabili di fase, possono avvalersi – evidentemente – del supporto dei dipendenti della stazione appaltante (già previsto nel progresso codice ma solo con riferimento al RUP).