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Edilizia e urbanistica – Convenzione urbanistica – Strumento pianificatorio attuativo – Ultrattività – Obblighi dei privati – Cogenza

Le prescrizioni urbanistiche stabilite in una convenzione e, più in generale, in uno strumento pianificatorio attuativo rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all’approvazione di un nuovo piano attuativo. Pertanto, a fronte di tale ultrattività delle previsioni urbanistiche convenzionali sta, specularmente, la perdurante cogenza degli eventuali obblighi assunti dal privato (nella specie, quello della dazione delle somme a titolo di oneri). Va quindi escluso il diritto del privato alla ripetizione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del costo di costruzione e delle somme corrisposte a titolo di monetizzazione degli standard, conseguente alla scelta unilaterale di non dare seguito alla realizzazione degli interventi previsti in convenzione, in quanto tale condotta integrerebbe una modifica dell’accordo che richiederebbe, secondo i principi generali, un contrarius actus (e, nella specie, violerebbe il patto territoriale cui hanno aderito comune e privati). (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6944; 30 dicembre 2022, n. 11734; 29 marzo 2019, n. 2084.
In argomento: Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2022, n. 11734, secondo cui il proprietario non può ritenersi obbligato in modo perpetuo a quanto previsto nella convenzione poiché, come il comune può recedere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ex art. 11, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, analogamente il privato può, in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, chiedere di rinegoziare i contenuti della convezione o di singole sue parti, in applicazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., richiamato dall’art. 11, comma 2, della l. n. 241 del 1990, in forza del rinvio ivi contenuto ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Inoltre, avendo il privato una posizione qualificata e differenziata in quanto parte dell’accordo, in presenza di una istanza di riesame dei contenuti della convenzione, motivata in ragione di circostanze sopravvenute, è ben possibile configurare un obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990, in capo alla controparte pubblica che non necessariamente sarà tenuta ad assicurare il bene della vita cui aspira la parte privata ma dovrà, in ogni caso, istruire l’istanza e motivare le proprie determinazioni nel rispetto del canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità.

Consiglio di Stato, sezione IV, 30 dicembre 2024, n. 10488 – Pres. Carbone, Est. Lamberti

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