Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 11 Marzo, 2026
 
Categoria 06 Deliberazioni Comunali e Provinciali
 
Sintesi/Massima Quando si devono convalidare più deliberazioni si ritiene necessario adottare tante distinte deliberazioni quante sono le delibere da convalidare.
Testo

(Parere n.37457 del 12.12.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario comunale dell’ente … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito ai provvedimenti di convalida ex art.21-nonies, comma 2, della legge n.241/1990. In particolare, è stato chiesto se sia possibile convalidare con una sola delibera di consiglio alcune deliberazioni adottate dallo stesso organo assembleare in una seduta precedente. Come noto, ai sensi del citato art.21-nonies, comma 2, della legge n.241/1990, è previsto che “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.” Relativamente al caso in esame è utile fare riferimento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza n.8881 del 12.11.2025. Con la citata pronuncia il giudice amministrativo ha rappresentato che “I tratti che connotano, sul piano strutturale ed effettuale, il provvedimento di convalida sono: – l’insorgenza di una fattispecie complessa, che comporta l’emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, ma che si ricollega al precedente provvedimento invalido, combinandosi con questo, in modo da mantenerne fermi gli effetti sin dalla sua emanazione. In definitiva, gli effetti giuridici si imputano all’atto convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa all’eventuale annullamento per illegittimità (così già Cons. Stato, V, 21 luglio 1951, n.682, menzionata nella più recente sentenza n.3385/2021 su citata; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 22 agosto 2023, n.7891, sulla portata generale dell’istituto, nonché, per le sue applicazioni in tema di ratifica in caso di vizio di incompetenza, Cons. Stato, V, 7 luglio 2015, n.3340; id. IV, 18 maggio 2017, n.2351; id. IV, 26 ottobre 2018 n.6125); – l’efficacia retroattiva della convalida (efficacia ex tunc), connaturale alla funzione di eliminare gli effetti del vizio con un provvedimento successivo ed autonomo, che però consenta che tutti gli effetti dell’atto vadano imputati, come detto, a quello convalidato, piuttosto che a quello convalidante (cfr. Cons. Stato, IV, 13 aprile 1987, n.223).” Sempre nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato ha precisato, inoltre, che “Malgrado il favore dell’ordinamento per la conservazione dell’atto invalido mediante convalida, palesato nell’art.21-nonies, comma 2, della legge n.241 del 1990, l’efficacia retroattiva della convalida non ne consente l’impiego per sanare ogni tipologia di vizi. L’istituto è praticabile quando i vizi dell’atto sono di tipo formale o procedurale, non anche quando siano di tipo sostanziale, perché dovuti all’originaria mancanza di un presupposto o requisito di legge.” Tanto premesso, per i motivi sopra citati, esposti dall’Alto Consesso, si ritiene che dovrebbero essere adottate tante distinte deliberazioni quante sono le delibere da convalidare, in modo che ciascuna delibera di convalida sia riferita ad una sola deliberazione. Ciò in quanto l’atto di convalida, si ricollega al precedente provvedimento invalido, combinandosi con questo.

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