L’omesso pagamento del contributo ANAC entro la scadenza per la presentazione dell’offerta determina l’esclusione automatica dalla gara, oppure si tratta di un’irregolarità che può essere sanata con il soccorso istruttorio? La sentenza n. 6/2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fa chiarezza: il mancato pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte degli operatori economici non legittima l’esclusione automatica dalla gara.
Una società è stata esclusa da una gara per la mancata effettuazione, entro il termine di presentazione dell’offerta, del pagamento del contributo ANAC. Sebbene la regolarizzazione fosse intervenuta successivamente, l’ente appaltante aveva confermato l’esclusione, giudicando il versamento tardivo e irrilevante ai fini della partecipazione. Il TAR Lazio aveva annullato il provvedimento, decisione impugnata poi dall’ANAC che paventava il rischio di indebolimento dell’obbligo di contribuzione.
L’Adunanza Plenaria ha adottato una posizione netta: la mancata dimostrazione del versamento del contributo costituisce un’irregolarità formale che rientra nella sfera delle irregolarità sanabili, la cui regolarizzazione deve essere attivata dalla stazione appaltante con l’assegnazione di un termine congruo. Solo l’inutile decorso di tale termine legittima l’esclusione.
Gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti
Orientamento rigorista (intransigenza temporale)
Una parte consolidata della giurisprudenza amministrativa ha affermato l’intangibilità del termine per il pagamento del contributo, escludendo la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio se il versamento non sia stato effettuato tempestivamente. Il pagamento, infatti, viene qualificato come condizione di ammissibilità ex lege, non surrogabile da mere integrazioni documentali. (Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9186; Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2023, n. 7252; Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 746)
Orientamento estensivo (ammissibilità del soccorso)
Al contrario, un secondo orientamento ritiene che la mancanza del pagamento non possa essere equiparata ad una carenza dei requisiti sostanziali di partecipazione. Il contributo ANAC viene considerato un elemento esterno all’offerta e non integrante della stessa, pertanto suscettibile di sanatoria anche se il versamento avviene oltre il termine. (Cons. Stato, Sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175; Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198).
Diversamente dai requisiti morali e tecnico-professionali che devono essere posseduti alla scadenza del termine di gara, l’onere contributivo può essere assolto successivamente, a condizione che avvenga prima della valutazione delle offerte.
Le stazioni appaltanti devono adeguare i bandi
Le stazioni appaltanti dovranno adeguare i bandi, eliminando le clausole che prevedono l’esclusione automatica per il mancato pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione dell’offerta. Tali clausole, difformi dal sistema normativo vigente, risultano illegittime. L’ANAC potrà migliorare i sistemi di verifica e tracciabilità dei versamenti, ma dovrà rispettare il principio per cui l’irregolarità è sanabile sino alla valutazione dell’offerta.