Tratto da: dgt.mef.gov.it

 SENTENZA DEL 11/04/2024 N. 1047/6 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA

Contratto fiduciario e imposta sulle donazioni

Il contribuente che intesta formalmente il bene ad una società fiduciaria ne conserva sostanzialmente la proprietà ed è in grado di disporne direttamente. Pertanto, nel caso in cui il bene venga intestato nuovamente al contribuente-fiduciante, tale ulteriore trasferimento non è soggetto né all’imposta sulle donazioni né alle imposte ipo-catastali. In base a tale principio, già espresso dalla Cassazione (ordinanza del 21/03/2023 n. 8119), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto l’appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando gli atti impugnati. Nel caso di specie, il proprietario di due immobili aveva proceduto alla loro intestazione formale a due società di diritto lussemburghese per poi intestarsi nuovamente detti immobili.

Testo integrale della sentenza

 

 

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