Sentenza del 22/11/2024 n. 830/6 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo
Contratto di leasing e soggettività passiva IMU
In caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore il contratto cessa di avere efficacia, con la conseguenza che l’obbligo di corrispondere l’IMU grava sul proprietario locatore.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, nel caso esaminato, ha respinto l’appello della banca contribuente dando atto dell’acceso contrasto giurisprudenziale sul punto, definitivamente superato dall’intervento della Corte di Cassazione (C. Cass. 9 ottobre 2019, n. 25249/2019; C. Cass. 19 novembre 2019, n. 29973 e successive pronunce del medesimo tenore).
In particolare, i giudici abruzzesi hanno respinto le doglianze della contribuente secondo cui il soggetto passivo IMU, fino all’effettiva restituzione del bene avrebbe dovuto essere individuato nel conduttore moroso che aveva continuato ad occupare l’immobile oggetto di causa.