Tratto da: ANAC  

Aggiornato il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza dell’Autorità. Definite violazioni e modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio


Con la delibera n. 262 approvata dal Consiglio Anac del 3 giugno 2025, di cui è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, è stato aggiornato il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza dell’Autorità in materia di contratti pubblici. La revisione interviene in particolare dando attuazione alle disposizioni sul potere sanzionatorio affidato ad Anac ai sensi dell’art. 222, c. 3, lett. b) del Codice degli Appalti, per irregolarità relative alla fase esecutiva – che con il regolamento aggiornato vengono puntualmente definite – nell’ottica di un rafforzamento delle attività di controllo e del perseguimento del corretto adempimento e della qualità complessiva delle prestazioni rese.

Vengono disciplinate nel dettaglio, quindi, le modalità di contestazione dell’addebito, che può essere effettuata entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie. Il regolamento interviene adesso sullo svolgimento, in coerenza con la legge n. 689/1981, del procedimento sanzionatorio, che si svolge in contraddittorio, è attivabile d’ufficio o su segnalazione e può portare, quando ne ricorrano i presupposti, a una sanzione pecuniaria da un minimo edittale di 500 euro e un massimo di 5mila euro come previsto dal Codice.

La nuova versione del regolamento è accompagnata da un apposito allegato, in calce all’articolato, nel quale vengono elencate le violazioni sanzionabili, relative, in modo esemplificativo, a omissioni, mancanze, carenze, ritardi, illegittimità, inerzia, violazioni di obbligo o divieto, che in parte si aggiungono a quelle già previste e applicate, secondo il dettato normativo, con la delibera n. 270 del 20 giugno 2023. 

L’importo delle sanzioni sarà graduato caso per caso, tenendo conto di criteri quali la rilevanza e gravità dell’infrazione, l’elemento psicologico, l’attività svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, il valore del contratto cui le violazioni si riferiscono, l’effetto pregiudizievole della violazione, le motivazioni addotte a giustificazione della condotta tenuta, l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi. 

È prevista la possibilità di una diminuzione della sanzione pecuniaria se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, riducendo in questo caso l’importo al minimo edittale (o al doppio del minimo edittale per i casi di contestazioni di più violazioni). Le sanzioni, in conformità alla legge n. 689/1981, si irrogano nei confronti dei soggetti responsabili di volta in volta individuati, fermo restando la responsabilità in solido dell’ente. 

Le nuove sanzioni relative alla fase di esecuzione si applicheranno ai contratti derivanti da procedure di affidamento, ivi inclusi gli affidamenti diretti, indette successivamente all’entrata in vigore del regolarmente aggiornato.

 
 
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