Sentenza del 11/02/2026 n. 10/1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania
Contraddittorio preventivo senza esclusioni
L’art. 6-bis, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, deve essere disapplicato essendo in contrasto con l’art. 41, commi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (la quale non ammette limitazioni), secondo cui il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione europea comprende il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.
In tal senso si è espressa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania, sezione 1, sentenza 11 febbraio 2026, n. 10.
Nel caso di specie, la Corte ha annullato due avvisi di accertamento relativi all’IMU: per l’assenza di contraddittorio preventivo; perché l’esenzione prevista dall’art. 78, comma 1, lettera b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, si applica anche se la gestione degli immobili non è sotto forma di impresa (su questo motivo la Corte menziona tre sentenze di merito: come precedente difforme Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania, sezione 2, sentenza 29 aprile 2024, n. 25; come precedenti conformi Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania, sezione 2, sentenza 13 gennaio 2025, n. 2 e Corte di giustizia tributaria di Milano, sezione 6 sentenza 28 aprile 2025, n. 1882); perché la ricorrente non era tenuta a presentare un’apposita dichiarazione di esenzione.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

