Esecuzione in urgenza prima dell’aggiudicazione: non più esercitabile lo scioglimento dal vincolo dell’ offerta (art. 17 d.lgs. 36/2023).
Consiglio di Stato, sez. V, 18.06.2025 n. 5299
Ed invero, il Collegio ritiene perfettamente condivisibili le statuizioni della sentenza impugnata, atteso che la controversia in questione attiene all’esecuzione (più specificamente all’inadempimento in sede di esecuzione), perché è stata instaurata dopo che era già iniziata l’esecuzione di urgenza delle prestazioni nell’ambito dell’affidato servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico da parte del soggetto aggiudicatario provvisorio, a nulla rilevando che l’aggiudicazione non fosse ancora definitiva.
Come risulta, invero, dal consolidato orientamento della giurisprudenza civile, l’accettazione dell’esecuzione anticipata e d’urgenza implica la conclusione di un accordo di matrice negoziale, la cui esecuzione si identifica con quella del rapporto negoziale.
Non rileva, quindi, che nel caso di specie, nonostante la formazione della graduatoria, non fosse stata ancora emessa l’approvazione dell’aggiudicazione, né, quindi, fosse stato stipulato il contratto, atteso che, a partire dall’avvio dell’esecuzione d’urgenza, accettata senza alcuna riserva dall’appellante unitamente a tutte le modalità di svolgimento del servizio in conformità a quanto indicato nel capitolato, ha avuto inizio la fase esecutiva, non potendo più trovare applicazione l’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, e, dunque, non potendo più essere esercitato il diritto di scioglimento dal vincolo derivante dall’offerta presentata per decorso del termine di vincolatività della stessa.
Da ciò consegue che, trattandosi di inadempimenti nell’esecuzione, seppur anticipata, la controversia – che risulta estranea alla tematica dell’aggiudicazione, ovvero al procedimento attraverso il quale il committente pubblico sceglie il proprio contraente – appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
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