Concorso a pubblico impiego – Conflitto di interessi – Mancata astensione – Esclusione di effetti automaticamente invalidanti
La mera sussistenza in astratto di una situazione di conflitto di interesse in capo al soggetto che abbia designato il presidente della commissione di concorso, di per sé, non esplica effetti automaticamente invalidanti sugli atti medio tempore compiuti dall’organo tecnico di valutazione, dovendo a tal fine accertarsi la rilevanza in concreto del difetto di investitura da parte di uno o di tutti i componenti dell’organo rispetto allo svolgimento regolare e imparziale della procedura. (1).
Il giudizio in esame aveva ad oggetto il provvedimento di annullamento in autotutela di un concorso pubblico, a causa del conflitto di interessi in cui versava il dirigente generale il quale, malgrado la partecipazione di un proprio parente (poi classificatosi al primo posto) alla selezione, non segnalava il conflitto di interessi e non si asteneva dal designare il presidente della commissione di concorso come previsto dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In motivazione la sezione ha precisato che la mancata astensione del soggetto designante, tenuto conto delle circostanze concrete e della peculiare modalità di svolgimento delle prove (di cui quella scritta svolta su domande a risposta multipla predisposte da un terzo soggetto, estratte a sorte e corrette con procedura automatizzata), non era tale né da invalidare la nomina della commissione nel suo complesso né da viziare gli atti della procedura concorsuale, considerato che la situazione di conflitto non ha sortito effetti sul corretto e imparziale svolgimento della procedura concorsuale.
Concorso a pubblico impiego – Conflitto di interessi – Presidente della commissione – Vizio di investitura – Illegittimità – Esclusione
L’eventuale vizio di investitura del presidente della commissione (nella specie, a causa del conflitto di interessi in cui versa il soggetto che ha effettuato la nomina) non può travolgere ipso facto l’intero organo e, a fortiori, gli atti da questo posti in essere. Difatti, dato il carattere scindibile del provvedimento di nomina dei componenti della commissione di esame, il riesame di legittimità della posizione di taluno dei membri, in base al principio di conservazione dei valori giuridici, non si riflette, in via derivata e consequenziale, sulla validità della composizione dell’intero organo collegiale. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. V, 10 dicembre 2024, n. 3413; Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 1024; sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 1053; sez. V, 6 maggio 2020 n. 2863; 17 aprile 2019, n. 2511; T.a.r. per la Toscana, sez. II, 22 marzo 2024, n. 341; T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 25 marzo 2024, n. 203; C.g.a., sez. giur., 25 maggio 2023, n. 357.
(2) Conformi: Consiglio di Stato, sez. VI, 23 dicembre 2010, n. 9340
T.a.r. per la Sicilia, sezione V, 10 dicembre 2024, n. 3412 – Pres. Tenca, Est. Salone