Qui l’articolo nel testo integrale
le linee guida della Corte conti utili per districarsi in un quadro normativo particolarmente articolato e che, in alcuni casi, presenta una scarsa coordinazione tra le varie disposizioni
L’articolo si concentra sulle indicazioni operative fornite dalla delibera n. 135/2024 della Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna, in merito al conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca da parte degli enti locali, alla luce della normativa vigente.
Punti principali delle linee guida:
1.Normativa di riferimento:
•La disciplina è dettata dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, integrato dall’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000. Gli incarichi esterni devono avere un contenuto altamente professionale, obiettivi determinati e durata limitata.
•La regolamentazione deve rispettare anche la legge 244/2007 (art. 3, comma 57), che impone criteri rigorosi di trasparenza e programmazione.
2.Principio di autosufficienza organizzativa:
•Le pubbliche amministrazioni devono utilizzare prioritariamente le risorse interne per far fronte alle competenze istituzionali, secondo il principio di autosufficienza organizzativa.
•Gli incarichi esterni sono ammessi solo in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare il personale interno, che va dimostrata con motivazioni dettagliate e documentazione adeguata.
3.Requisiti degli incarichi esterni:
•Oggetto specifico e non generico: L’incarico deve riguardare attività mirate e determinate, non mansioni ordinarie o generali.
•Attività qualificata e straordinaria: Deve trattarsi di prestazioni di alto contenuto professionale e straordinarie, non di compiti ordinari o permanenti.
•Durata temporanea: Gli incarichi devono essere limitati nel tempo e non configurare sostituzioni durature del personale interno.
•Non sovrapposizione con competenze dirigenziali: Le attività non possono coincidere con i compiti propri dei dirigenti o del personale dell’ente.
4.Motivazione e procedura:
•Prima di affidare un incarico esterno, l’amministrazione deve effettuare un’analisi delle risorse interne, motivando in modo chiaro e documentato l’impossibilità di utilizzo del personale già in servizio.
•È necessaria una procedura comparativa per la scelta del collaboratore, anche in caso di incarichi di modesto valore economico. L’affidamento diretto è ammesso solo in situazioni eccezionali (es. gare deserte, unicità della prestazione o urgenza imprevedibile).
5.Limiti e responsabilità:
•Sono illegittimi gli incarichi conferiti senza un’adeguata istruttoria e una congrua motivazione.
•La mancanza di rispetto delle regole può configurare responsabilità amministrativa, come evidenziato dalla sentenza n. 241/2024 della Corte dei Conti Piemonte.
Conclusione:
L’articolo evidenzia come la delibera Emilia-Romagna n. 135/2024 fornisca linee guida utili agli enti locali per conformarsi alle norme, limitando il ricorso alle consulenze esterne e prevenendo abusi o irregolarità. La necessità di dimostrare l’impossibilità di utilizzo delle risorse interne e di rispettare procedure trasparenti emerge come requisito imprescindibile per la legittimità degli incarichi.