Tratto da: Ministero Interno
(Parere prot. n.8779 del 12.03.2025). È stato chiesto di conoscere l’orientamento di questo Ministero in ordine alla facoltà di un sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare incarichi di responsabilità di Area, nonché quello di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ad assessori componenti la giunta comunale, nonostante in dotazione organica siano presenti dipendenti di ruolo, titolari di incarichi di elevata qualificazione. Al riguardo si rileva che ai sensi dell’art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUOEL) comma 1 e 2: “Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”. Cionondimeno, l’art.53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n.388 dispone che: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”. L’art.53, comma 23, della legge n. 388/2000 salva l’ipotesi di cui all’art.97, comma 4, lettera d) del TUOEL, ovvero la norma che consente di attribuire le funzioni gestionali al segretario comunale; quest’ultimo, infatti, può svolgere “ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”. Dal tenore letterale dell’art. 53 sopra citato emerge il carattere speciale della norma che introduce la deroga al principio di separazione dei poteri tra organi di governo e dirigenti, dettato dall’art.107 del TUOEL. Come asserito dal Tribunale Amministrativo del Lazio, la disposizione di cui all’articolo 53, comma 23, della norma sopra citata, “fa eccezione ad un principio generale, sicché, in conformità al canone interpretativo restrittivo di cui all’art.14 disp prel. cod. civ., è necessario che le relative disposizioni organizzative rivestano la prescritta forma “regolamentare”, ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (art.42 TUOEL) o della giunta (articolo 48 comma 3 TUOEL, relativamente al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)” (Cfr. TAR Liguria – Genova, Sez. I, Sent. 31 marzo 2021, n.284). Ad analoga conclusione giunge il Consiglio di Stato, il quale, in una recente pronuncia ha sottolineato che “l’art.53, comma 23, della L. n.388 del 2000, e s.m.i., non è immediatamente precettivo, richiedendo che gli enti locali ne recepiscano il contenuto nell’ambito di “disposizioni regolamentari organizzative interne” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 27 gennaio 2022, n.1860). La Corte dei Conti, con delibera n. 5/2018, nel ribadire la facoltà dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di poter affidare la responsabilità degli uffici e dei servizi ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore, pone la condizione che “ciò avvenga con un regolamento motivato dell’Ente che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio” (Cfr. Corte dei Conti Lazio, Sez. contr., Delibera 16 marzo 2018, n.5). Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, si potrebbero dunque manifestare tre diverse alternative. La prima è quella di procedere con la nomina di dipendenti dell’ente locale, in conformità con le disposizioni contrattuali che disciplinano la materia; la seconda è quella di attribuire funzioni gestionali al segretario comunale, come previsto dal dall’art.97, comma 4, lettera d) del TUOEL, infine, da ultimo, assegnare le funzioni di gestione ai componenti dell’organo esecutivo (previa adozione di apposite disposizioni regolamentari o statutarie). Ciò posto, questa Amministrazione, in pregressi pareri, ha precisato che: “l’art.15 del CCNL 22.1.2004 ha definitivamente chiarito che negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt.8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Alla luce delle citate disposizioni, appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Conseguentemente, pur dovendosi ritenere tuttora applicabile l’art.53, comma 23, della legge 388/2000 il ricorso a tale disposizione resta, comunque, limitato e subordinato alla non concessione della posizione organizzativa al personale in possesso della qualifica apicale dell’ente, al fine del conseguimento di un effettivo risparmio di spesa. Peraltro, all’applicazione della disposizione in commento non osta il fatto che la stessa venga utilizzata per un solo settore di attività, tenuto conto che l’ente gode di ampia autonomia nelle proprie scelte organizzative” (Ministero dell’Interno, Parere del 18 dicembre 2014). La nuova disciplina riguardante gli incarichi di Elevata Qualificazione, interamente sostitutiva della precedente che viene di conseguenza disapplicata (art.21, CCNL 16.11.22), presenta pochi elementi di novità rispetto a quella riguardante le posizioni organizzative. Nondimeno, il presupposto della “necessarietà” di cui all’art.53, comma 23, della legge n.388/2000 impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di assenza nell’organico dell’ente locale di figure capaci di assolvere alla funzione e qualora non si possa porre rimedio a detta mancanza a parità di spesa per l’amministrazione locale. Tanto premesso, l’indagine da compiere deve dunque svolgersi su due piani, di cui il primo volto ad appurare se l’attribuzione in capo ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità di uffici e servizi sia avvenuta in funzione di una previsione statutaria o regolamentare. In secondo piano è necessario comprovare che il suddetto operato sia stato motivato da un effettivo contenimento della spesa e dalla mancanza di figure professionali titolari di incarichi di elevata qualificazione con competenze idonee all’esercizio della funzione oggetto di attribuzione. Per quanto sopra rappresentato, la causa addotta di “elevato carico di lavoro” dei titolari di incarichi di elevata qualificazione, non associata ad alcun riferimento riguardo alla carenza di competenze specifiche richieste per l’esercizio della funzione, sembra non supportare con adeguata motivazione la scelta di attribuire gli incarichi di Responsabile dell’Area Polizia Municipale, del Personale e quello di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad assessori componenti la giunta, in attesa della nomina del Segretario comunale.

