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Ordinanza del 13/09/2025 n. 25132/Sezione 5 – Corte di cassazione

Condotta fraudolenta del commercialista e sanzioni tributarie

In tema di sanzioni amministrative tributarie, qualora il commercialista ometta di versare le imposte il contribuente non è tenuto a pagare le sanzioni, né quelle derivanti da tale specifica omissione né quelle relative all’omessa trasmissione della dichiarazione dell’imposta.
Ciò è quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione che, in accoglimento delle doglianze dei contribuenti, ha dato continuità al principio di diritto già espresso da C. Cass. 16 aprile 2024, n. 10298).
Nella specie, gli Ermellini hanno stabilito che la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – secondo cui il contribuente non è punibile se il mancato pagamento è addebitabile esclusivamente a terzi per fatto denunciato all’autorità giudiziaria – è di ampio respiro e si riferisce a tutto ciò che è riconducibile all’azione/omissione del terzo e, dunque, a tutte le sanzioni irrogate.

Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF

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