SENTENZA DEL 29/05/2024 N. 4107/15 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA
Condizioni di ammissibilità dell’intervento in appello
L’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso – è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’articolo 404 del cpc.
Pertanto, sulla base di questo principio già espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. 9967/2023), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’intervento volontario spiegato dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in un giudizio di appello in cui la stessa non era stata parte del giudizio e non risultava dalla sentenza la sua veste di parte processuale o di soggetto titolare del rapporto sostanziale.