Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Piano economico–finanziario – Verifica di adeguatezza e sostenibilità – Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Offerta – Verifica anomalia – Differenze – Necessità di impugnazione autonoma — Sussistenza – Conseguenze
Nelle concessioni di servizi, la verifica di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario (PEF), ai sensi dell’art. 185, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023, è autonoma e non sovrapponibile alla verifica di anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 del medesimo decreto, attenendo la prima, ex ante, all’equilibrio e al rischio operativo dell’operazione economica risultanti dal PEF e la seconda, in fase di gara, alla congruità di specifici elementi dell’offerta. Ne consegue che, quali atti distinti e autonomi, in caso di contestazione in sede giurisdizionale delle determinazioni con essi rispettivamente assunte, è necessaria la tempestiva impugnazione di ciascuno di essi, pena la inammissibilità del ricorso. La verifica di anomalia in tema di concessioni, inoltre, ha connotazioni maggiormente discrezionali e incerte, rispetto a quella in tema di appalti, essendo fortemente condizionata da una rilevante componente previsionale. (1).
Consiglio di Stato, sezione III, 19 marzo 2026, n. 2343 – Pres. Greco Est. Cerroni

