Tratto da: Ministero Interno
La normativa concernente la composizione delle giunte delle unioni di comuni rientra nella materia “organi di governo”, rimessa, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett.p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
(Parere n.9236 del 17.3.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario dell’ente in oggetto ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito all’applicazione della normativa in materia di composizione della giunta unionale. Nella richiesta di parere è stato evidenziato un contrasto tra la disciplina recata dalla normativa statale e quella prevista dallo statuto dell’Unione in ordine alla composizione della giunta. Ed invero, come risulta dal testo dello statuto, modificato con deliberazione del consiglio dell’Unione del … pubblicato sul sito dell’ente, l’articolo 20 prevede che gli assessori siano scelti dal Presidente, previo parere obbligatorio e non vincolante dei sindaci dei comuni dell’Unione, “… tra i Sindaci, i componenti dei Consigli e delle Giunte comunali o tra cittadini non facenti parte di essi, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”. Tale disposizione risulta in contrasto con l’art.32, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, ai sensi del quale “… Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati”. Il segretario dell’ente in oggetto ha osservato che l’espressione “componenti dell’esecutivo”, utilizzata dal legislatore statale, sembra precludere la possibilità di ricoprire la carica assessorile a soggetti che non siano componenti delle giunte dei comuni aderenti all’Unione; pertanto, ai sensi del citato articolo 32, comma 3, costituisce requisito soggettivo indefettibile per la nomina ad assessore della giunta unionale essere componente delle giunte dei comuni associati. Atteso il contrasto normativo rilevato, il segretario ha chiesto se l’eventuale nomina assessorile non conforme ai requisiti previsti dalla legge statale citata incida sulla legittimità della composizione della giunta dell’Unione. Si osserva che l’unione di comuni è qualificata come “ente locale” sia dall’art.32, primo comma, del d.lgs. n.267/2000 sia dall’art.1, comma 4, della legge n.56/2014. L’art.32, comma 4, del citato d.lgs. n.267/2000 dispone che “L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione …”. L’art.6, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, recante “statuti comunali e provinciali”, prevede che “Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente …”. Atteso il quadro normativo sopraindicato si ritiene che la disciplina concernente la composizione della giunta delle unioni di comuni rientri nella competenza della legislazione statale. Alle unioni si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogati, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, tra i quali rientra la necessaria coerenza tra lo statuto e la normativa posta dal legislatore statale. In virtù dell’art.32, comma 4, del citato d.lgs. n.267/2000, allo statuto unionale è demandata la competenza a disciplinare “le modalità di funzionamento degli organi” mentre la relativa composizione è puntualmente definita dal comma 3 dello stesso articolo, laddove è previsto che la giunta sia scelta “tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati”. In merito, occorre fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.50 del 2015, che ha rilevato come le unioni di comuni, “…- risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò,… un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente Comune – rientrano, infatti, nell’area di competenza statuale sub art.117, secondo comma, lettera p)…”. Tanto premesso, la normativa concernente la composizione delle giunte delle unioni di comuni rientra nella materia “organi di governo”, rimessa, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett.p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto, gli assessori dell’Unione in parola dovrebbero essere nominati in base alla disciplina prevista dal citato art.32 del d.lgs. n.267/2000. Quanto alla irregolare composizione della giunta dell’Unione e di conseguenza alla eventuale validità delle deliberazioni adottate dal predetto organo a composizione non conforme alla normativa statale prescritto dall’art.32, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, si osserva che il Consiglio di Stato con il parere n.93, del 15 gennaio 2015, reso su richiesta di questa Amministrazione per altra problematica, ha evidenziato che gli atti se non impugnati nei termini divengono inoppugnabili e acquistano stabilità. Si soggiunge che, in merito alla compromissione degli atti adottati dalla giunta la cui composizione sia da ritenere irregolare, la giurisprudenza amministrativa, sebbene relativa al funzionario di fatto, ha rilevato che “allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l’accertata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l’organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale”. (cfr. TAR Toscana-sez.III, n.331/2016, Cons. Stato-sez.IV, n.2407/2008). Il giudice amministrativo ritiene, quindi, che “gli atti emessi dal funzionario di fatto mantengono la propria validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell’investitura, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all’Ente pubblico da cui provengono”.

