Servizi pubblici – Servizio idrico integrato – Salvaguardia della gestione in forma autonoma – Comune e provincia – Competenza – Ente di governo dell’ambito
In tema di servizio idrico integrato è illegittimo per incompetenza il provvedimento di diniego del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma (ex art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) emanato dal dirigente nominato dal direttore generale (al quale compete l’affidamento del servizio), senza il coinvolgimento dell’assemblea dell’ente di governo dell’ambito (cui spetta la scelta delle forme di gestione), venendo in rilievo un atto relativo alla scelta della forma di gestione emesso in una fase prodromica ed anteriore rispetto al procedimento di affidamento di competenza dell’organo gestionale. (1).
Il giudizio impugnatorio aveva ad oggetto il rigetto della istanza di salvaguardia ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), del codice dell’ambiente, con cui un comune aveva chiesto all’ente di governo dell’ambito di poter continuare a gestire il servizio idrico in autonomia, evitando che la gestione confluisse nel gestore unico dell’ambito territoriale ottimale (ATO). In motivazione la sezione ha riportato la posizione della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la gestione unica ed accentrata del servizio idrico costituisce la regola, mentre quella polverizzata e autonoma rappresenta l’eccezione (Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1115).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione IV, 28 aprile 2026, n. 3300 – Pres. Lopilato, Est. Loria

