Compenso del progettista e concessione del finanziamento

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Compenso del progettista e concessione del finanziamento

19/12/2014 – Italia Oggi

Il comune che incarica il professionista per la progettazione di un’opera pubblica ben può subordinare con una clausola ad hoc il pagamento del compenso alla concessione del finanziamento necessario a realizzare l’intervento. Ma servono comunque la delibera autorizzativa e la registrazione dell’impegno di spesa a bilancio, altrimenti il rapporto obbligatorio non è riferibile all’amministrazione ma intercorre invece fra il privato, da una parte, e, dall’altra, l’amministratore locale o il funzionario pubblico che ha autorizzato la fornitura.

E ciò anche quando è un altro ente, per esempio la regione, a finanziare interamente l’intervento (vale anche per la Sicilia, nonostante lo statuto speciale, perché si tratta di leggi nazionali). Lo stabiliscono le sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 26657/14, pubblicata il 18 dicembre, che compone un contrasto di giurisprudenza.

Vale sempre il principio di contabilità pubblica secondo cui per i comuni vige il divieto di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o in mancanza dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione. L’incarico di progettare l’opera pubblica affidato al professionista non sfugge alla regola: l’ente locale non può effettuare alcuna spesa se non c’è una delibera ad hoc che l’autorizza e un relativo impegno contabile a bilancio da comunicare ai terzi interessati: diversamente, dunque, rispondono il sindaco o il dirigente che l’hanno consentito. Nel caso in cui l’incarico è affidato senza prima mettere nero su bianco l’impegno contabile e attestare l’impegno finanziario ecco che si rompe il nesso di immedesimazione organica con l’amministrazione, la quale non può essere considerata responsabile, diversamente dall’amministratore locale o dal funzionario pubblico.

E anche quando la provvista è a carico di un altro ente l’obbligazione di pagamento resta sempre a carico del comune, che è il soggetto inanziato. Resta da capire che cosa accade al professionista. Quando accetta la clausola che vincola il suo compenso all’ottenimento del finanziamento dell’opera, il progettista non rinuncia certo alle sue spettanze: si configura invece l’inserimento in un contratto d’opera professionale, normalmente oneroso, di una condizione potestativa.

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