La delibera n. 18/SEZAUT/2024/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, adottata il 30 settembre 2024, affronta la questione dei compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’ente locale nei processi tributari, in relazione ai limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017.
La questione è stata sollevata dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che ha chiesto un parere sulla possibilità di riconoscere compensi a questi dipendenti quando la causa si conclude favorevolmente per l’ente. La Sezione delle Autonomie, dopo aver esaminato la normativa e i precedenti giurisprudenziali, ha stabilito che i compensi derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio non sono soggetti ai limiti dell’art. 23, in quanto tali risorse sono etero-finanziate, cioè derivanti da somme recuperate attraverso la sentenza stessa.
La delibera precisa che, per l’erogazione di tali compensi, è necessario che le risorse siano effettivamente acquisite e gestite tramite un regolamento interno che disciplini le modalità di distribuzione in conformità ai contratti collettivi nazionali. Questa decisione mira a garantire una gestione trasparente e coerente delle risorse, proteggendo al contempo gli enti locali dai costi aggiuntivi.
La delibera ha anche rilevato che gli incentivi concessi ai dipendenti che assistono l’ente nei processi tributari, pur essendo analoghi a quelli previsti per le avvocature interne, sono classificati in modo diverso, in quanto derivano da una prestazione professionale straordinaria, e non rientrano nella retribuzione ordinaria.
In conclusione, il principio enunciato dalla Corte è che questi compensi non sono soggetti ai vincoli di spesa previsti dalla normativa, purché le somme siano effettivamente recuperate e gestite secondo le regole interne.
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