Sentenza del 18/11/2025 n. 15374/19 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
Compensazione delle spese processuali
Nel processo tributario, la compensazione delle spese di giudizio, prevista dall’art. 15, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo qualora sussistano ragioni gravi ed eccezionali, esplicitamente motivate dal giudice nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza.
A tali conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ribadendo un indirizzo giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. V, ordinanza del 3 settembre 2024, n. 23592).
Nel caso di specie, definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte romana ha posto le spese a carico dell’Amministrazione finanziaria rimasta inerte a seguito dell’istanza di rimborso presentata dalla contribuente; l’Ufficio ha, infatti, provveduto a convalidare il rimborso richiesto dalla ricorrente soltanto venti giorni prima della trattazione del procedimento.

