Tratto da: Ministero Interno
La commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza di tutte le forze politiche nel consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo.
(Parere n.8606 dell’11.3.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di commissioni consiliari. In particolare, è stato chiesto se, alla luce della disciplina prevista dalla normativa statale e dalle fonti di autonomia locale, sia stato rispettato il criterio proporzionale nella composizione delle commissioni permanenti votata con deliberazione n…. del …, considerato che nella citata votazione non è stata garantita la presenza di tutte le minoranze esistenti in consiglio. Al riguardo, in via preliminare, si precisa che le commissioni non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli. Si rileva che, in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto; pertanto, spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. Lo statuto comunale, all’articolo 17, prevede che il consiglio si articola in commissioni consiliari permanenti e che il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze. Il regolamento del consiglio comunale, all’articolo 59, nel ribadire il rispetto del principio della proporzionalità e rappresentatività tra i vari gruppi consiliari e tra maggioranza e minoranza, prevede che “il funzionamento, la composizione, le modalità di nomina o elezione, il numero e le attribuzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti sono disciplinati dallo Statuto e da apposito regolamento approvato dal Consiglio”. Il regolamento per il funzionamento delle commissioni permanenti stabilisce all’articolo 1 che il consiglio comunale si articola in due commissioni permanenti ed al successivo articolo 2, comma 2, dispone che “ciascuna Commissione è composta da cinque membri: tre in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e due dei gruppi di minoranza”. Nel caso in esame, sulla base della predetta norma regolamentare, non è garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari nelle commissioni in quanto è prevista la rappresentanza di soli due gruppi di minoranza a fronte dei 4 esistenti in consiglio, come emerge dalla nota … del presidente del consiglio comunale dell’ente. In merito, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la partecipazione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che se una lista è rappresentata da un solo consigliere questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite, assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all’entità di ciascun gruppo consiliare. Si soggiunge che il Consiglio di Stato-sez.V, 25 ottobre 2017, n.4919, ha precisato che il criterio di proporzionalità ex art.38, comma 6, d.lgs. n.267/2000, si può esplicare attraverso il voto ponderato (cfr. anche TAR Lombardia-sez.II, 19.11.1996, n.1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata (cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, n.2714 del 20.12.2016). L’Alto Consesso ha, quindi, puntualizzato che l’inderogabile principio di proporzionalità può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell’organo, ma anche alle modalità di voto. In particolare, la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo. In materia, si richiama, inoltre, il parere n.771 reso in data del 7 marzo 2018 con il quale il Consiglio di Stato-sez.I, ha ritenuto fondato un ricorso avverso una modifica regolamentare che non avrebbe consentito la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio, violando, in questo modo, il criterio proporzionale che, invece, sarebbe stato garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario (conforme anche il T.A.R. Sicilia, Catania – sez.I, n.01450 del 30/05/2022). Con riferimento all’ulteriore quesito in merito alla validità degli atti adottati relativi a pareri resi da commissioni permanenti composte in modo da non rispecchiare la proporzionalità di tutti i gruppi presenti in consiglio, giova fare riferimento alle osservazioni svolte dal Consiglio di Stato che, con parere n.93 del 19 gennaio 2015, ha evidenziato che la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che l’organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l’illegittima composizione. In considerazione delle osservazioni formulate, l’ente in parola potrebbe valutare la possibilità di apportare modifiche regolamentari utili a favorire la migliore rappresentazione del principio di proporzionalità delineato dall’art.38, comma 6, del d.lgs. n.267/2000.