tratto da biblus.acca.it

L’affidamento dei contratti pubblici, in particolare quando si adotta il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), richiede la nomina di una Commissione Giudicatrice. Questa commissione, ai sensi del D.lgs. 36/2023, ha il compito delicato e complesso di valutare l’offerta tecnica e l’offerta economica al fine di individuare l’aggiudicatario.

Una questione di fondamentale importanza pratica e organizzativa per le stazioni appaltanti è la ripartizione dei compiti all’interno della procedura di gara, in particolare la distinzione tra:

  • attività di valutazione tecnica/economica (di competenza della Commissione Giudicatrice): l’analisi qualitativa delle proposte tecniche e la ponderazione dei punteggi;
  • attività di verifica amministrativa (di competenza del RUP o di altro soggetto/ufficio): il controllo della regolarità e completezza della documentazione amministrativa e dei requisiti di partecipazione.

Il D.lgs. 36/2023 e i suoi allegati, tra cui l’Allegato I.2 (che contiene disposizioni sull’attività del RUP), hanno introdotto elementi per chiarire e ottimizzare queste procedure. È in questo scenario che si inserisce il quesito 3755/2025 posto al MIT.

Il quesito

Una stazione appaltante ha chiesto lumi in merito all’estensione delle responsabilità dei membri tecnici, tipicamente ingegneri o architetti, nominati all’interno della Commissione Giudicatrice per gare con criterio OEPV. La stazione appaltante chiedeva esplicitamente se il compito dei membri tecnici fosse anche quello di svolgere la verifica della documentazione amministrativa (esempio: verifica della presentazione delle offerte sul portale MEPA, verifica requisiti,…). Inoltre, basandosi sull’Art. 7 delle Linee Guida della Corte dei Conti sul funzionamento delle Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di Gara (ai sensi dell’Art. 93 del D.Lgs. 36/2023), ha proposto una soluzione alternativa: per le attività prettamente amministrative (non tecniche) può il Dirigente responsabile della Stazione appaltante nominare un Seggio di gara e lasciare la valutazione delle offerte tecniche OEPV alla Commissione giudicatrice formata da soli tecnici.

La Risposta del MIT e l’analisi tecnica

La risposta del MIT si è concentrata sull’identificazione del soggetto deputato per legge alla verifica della documentazione amministrativa, confermando la possibilità di separare nettamente le funzioni amministrative da quelle valutative della Commissione Giudicatrice. Il MIT ha richiamato l’Art. 7, comma 1, dell’Allegato I.2 al D.lgs. 36/2023, evidenziando che la verifica della documentazione amministrativa è compito primario del RUP o del Responsabile di fase (nominato ai sensi dell’Art. 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023) oppure ancora di un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, in base alle disposizioni organizzative interne della stazione appaltante.

Il MIT conclude: Sulla base della normativa richiamata si conferma la facoltà per la Stazione Appaltante di nominare un apposito ufficio o servizio per la verifica della documentazione amministrativa.

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