Tratto da: Sentenzeappalti

TAR Napoli, 13.08.2026 n. 4976

Pertanto, una volta acclarata la mancanza, per la ricorrente, del suddetto documento contenente l’offerta tecnica, in capo alla stazione appaltante non residuava alcun potere alternativo rispetto alla necessitata conseguenza dell’esclusione, in ossequio al principio dell’autovincolo al cui rispetto la stessa Pubblica Amministrazione è tenuta.
Per quanto detto, nella specie non è quindi invocabile il regime proprio dei meri errori materiali, non trattandosi di correggere un’inesattezza agevolmente riscontrabile.
Né è predicabile un obbligo della stazione appaltante di ricavare aliunde tutti gli elementi essenziali dell’offerta, attraverso la ricerca dei molteplici dati in concreto omessi tentando di attingere ad ogni altra dichiarazione o documento presentati dal medesimo concorrente (schede tecniche, etichette, ecc.). Tale ipotetica ricerca – anche a tacere del possibile errore che ben avrebbe potuto manifestarsi nell’individuazione dell’esatta volontà dell’offerente – si scontra, infatti, con l’impossibilità di ricostruire il contenuto dell’offerta da un complesso di atti, con un’operazione che sarebbe giocoforza arbitraria, se non artificiosa, per supplire, oltretutto, a una negligente omissione del concorrente.
Nella specie, dunque, al cospetto della lex specialis, la Commissione non era tenuta a farsi carico del compito di tentare comunque di ricostruire la fisionomia dell’offerta del concorrente, ad esempio, procedendo al calcolo aritmetico delle quantità offerte, né finanche di valutare nella specie la effettività della dispensa dall’indicazione di un dato richiesto (codice UDI-DI, come sopra detto).
Gli aspetti appena rimarcati, attinenti all’autoresponsabilità del concorrente, alla delimitazione dei compiti della Commissione, all’affidamento degli altri concorrenti, all’autovincolo e al divieto di soccorso istruttorio, sono stati del resto già abbondantemente posti in luce dalla giurisprudenza, la quale, in tema di inadempimento dell’obbligo di utilizzo di uno specifico allegato prescritto dal disciplinare, ha chiarito quanto segue.
“A fronte dell’omessa presentazione di una dichiarazione prevista espressamente a pena di esclusione non residuano margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante, in ossequio ai principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 02 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; id. sez. III, 20 aprile 2021, n. 3180), pena la a violazione dell’autovincolo che determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). La disposizione escludente non può poi essere degradata a clausola meramente formale, priva di reale portata prescrittiva e, dunque, superabile aliunde dagli offerenti, ovvero integrabile mediante l’istituto del soccorso istruttorio. Ed infatti, la funzione della dichiarazione era quella di vincolare gli offerenti al rispetto di un determinato ed essenziale standard qualitativo dei prodotti offerti, riferendosi la finalità di agevolare i lavori della Commissione alle modalità di compilazione del modello e non già alla possibilità di non presentare le dichiarazioni dallo stesso previste” (Cons. Stato – sez. III, 24/4/2025 n. 3547, p. 14.6).

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