Tratto da: Ministero Interno
La commissione edilizia non è un organo necessario dell’ente e lo stesso regolamento edilizio evidenzia la sua istituzione eventuale; all’atto della costituzione è necessario, però, che sia osservato il regolamento edilizio comunale.
(Parere n.24141 del 7.8.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito al tardivo rinnovo della commissione edilizia comunale. In particolare, un consigliere del Comune … ha riferito che la predetta commissione non è stata ancora costituita sebbene siano trascorsi molti mesi dopo la scadenza del termine di 45 giorni dall’insediamento della giunta previsto dal regolamento edilizio comunale. Ciò posto, è stato chiesto di conoscere se la tardiva nomina della commissione edilizia sia conforme alla normativa regolamentare dell’ente e se, in assenza della citata commissione, l’area tecnica sia obbligata a garantire comunque la piena istruttoria e la conclusione delle pratiche edilizie nei termini previsti dal D.P.R n.380/2001 e dalla legge n.241/1990. Con nota del 6 maggio scorso, il sindaco dell’ente, nel riscontrare una interrogazione consiliare, ha chiarito che le candidature ricevute a seguito dell’indizione dell’avviso pubblico per il rinnovo della commissione edilizia, approvato con determina datata …, sarebbero state valutate nei tempi compatibili con l’attività dell’Ufficio tecnico. Si premette che la Commissione Edilizia Comunale non rientra tra le commissioni ritenute indispensabili, in particolare l’art.96 del d.lgs. n.267/2000, rubricato “Riduzione degli organismi collegiali” dispone che “Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia”. Occorre, precisare che l’art.4, comma 2, del D.P.R n.380 del 6 giugno 2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, stabilisce che “nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo”. Dalla citata normativa si evince che la commissione in parola non costituisce un organo necessario dell’ente e che è rimessa all’autonomia dei comuni la determinazione in ordine alla costituzione, o meno, della commissione stessa. Nel caso in cui l’amministrazione comunale decida di nominare la commissione edilizia, la relativa disciplina dovrà essere prevista dal regolamento edilizio. Nel caso in esame il regolamento edilizio del Comune in parola prevede la possibilità di istituire la citata commissione che, però, non è obbligatoria. Infatti, l’art.45.3, comma 1, del regolamento edilizio comunale dispone che “la commissione edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, della quale il comune può dotarsi …”. Il successivo comma 2, nel disciplinare la composizione della commissione, precisa “la Commissione, ove costituita …”, e al comma 5 prevede “la commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta Comunale: pertanto, al momento dell’insediamento della Giunta Comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita”. La commissione edilizia, quindi, non è, tra gli organi tecnici consultivi, un organo necessario dell’ente e lo stesso regolamento edilizio evidenzia la sua istituzione eventuale; all’atto della costituzione è necessario, però, che sia osservato il regolamento edilizio comunale di cui l’ente si è dotato. Inoltre, si precisa che questo ufficio fornisce pareri sul funzionamento degli organi dell’ente locale, ma non sulla commissione edilizia che è un organo tecnico consultivo del comune che fornisce pareri in materia urbanistica ed edilizia, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento edilizio comunale.

