Sentenza del 12/09/2024 n. 159/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise
Clausola penale e imposta di registro
La clausola penale inserita in un contrato di locazione è soggetta alla medesima imposta di registro del contratto cui accede. La sua funzione, infatti, è inscindibilmente connessa alla causa giuridica del negozio principale, rendendone indissolubile l’unione ai fini tributari ex art. 21, comma 2, D.P.R. n. 131/1986. Questo principio, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis Cass. n. 30983/2023), è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise che, nella specie, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione impugnata. In particolare, nella fattispecie esaminata, l’appellante aveva sostenuto la natura autonoma della clausola penale tenuto conto della sua struttura e funzione, correlata al verificarsi di un evento futuro ed esterno al contratto (cioè l’inadempimento/inesatto adempimento contrattuale).