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Sentenza del 24/02/2025 n. 65/1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste

Classamento e rendita catastale seguono le caratteristiche oggettive dell’immobile

Ai sensi dell’art. 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 e dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, la rettifica del classamento e della determinazione della rendita catastale effettuata dall’Agenzia delle Entrate deve basarsi sull’accertamento della normale destinazione impressa all’immobile, che, a sua volta, va desunta dalle specifiche e oggettive caratteristiche strutturali e funzionali del bene e dalle consuetudini locali. L’eventuale normativa regionale che stabilisce i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche non può interferire con la normativa fiscale in materia di accatastamento delle unità immobiliari, date le diverse finalità delle due discipline.
Ribadendo un principio di diritto condiviso dalla giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione (10 giugno 2015, n. 12025 e, più di recente, 07 febbraio 2022, n. 3851), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, nel caso di specie, ha rigettato il ricorso della contribuente, la quale con dichiarazione DOCFA aveva proposto di classificare il proprio immobile in cat. A/1 classe 3 (abitazione), anche alla luce della legge regionale che escludeva la ricorrenza di un’attività commerciale di affittacamere in mancanza della prestazione di servizi accessori a quello di alloggio.
Di contro, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto più aderente la qualificazione nella categoria D/2 (alberghi e pensioni) rispetto alle caratteristiche strutturali dell’appartamento, accertate nel corso di un sopralluogo e incontestate dalla proprietà.
 

Testo integrale della sentenza

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