tratto da fiscooggi.it

Spetta alla contribuente provare che chi ha ritirato il plico presso i locali della società non era un dipendente e neppure persona addetta alla sede per non averne mai ricevuto alcun incarico al riguardo

La Corte di cassazione ha dichiarato regolare, in assenza di querela di falso al riguardo, la notificazione della cartella di pagamento alla società eseguita mediante consegna dell’atto a persona addetta alla ricezione, reputando irrilevante l’erronea stampigliatura sul relativo referto di un numero civico errato, attesa la natura privilegiata delle attestazioni del pubblico ufficiale (ordinanza n. 18274 del 4 luglio 2025).

La vicenda processuale
La Corte tributaria di seconde cure ha respinto il gravame di una persona giuridica diretto a contestare la notificazione di distinte cartelle di pagamento, eseguita presso un indirizzo differente dalla sede legale della società, risultando errata l’indicazione del numero civico, atteso che l’atto è stato ricevuto da persona incaricata dalla società stessa e che l’attestazione del pubblico ufficiale di aver effettuato la notifica al destinatario fa fede fino a querela di falso. Di conseguenza, in assenza di quest’ultima, diventa irrilevante l’eventuale eccezione in ordine alla divergenza tra il numero civico effettivo e quello presso il quale è stata effettuata la notifica.
Con un unico motivo di gravame, la società contribuente ha eccepito la violazione degli articoli 145 codice di procedura civile, 2700 del codice civile e 26 del Dpr n. 602/1973, per avere il giudice d’appello ritenuto regolare l’iter notificatorio intrapreso dall’agente della Riscossione nonostante l’attestazione dell’avvenuto ricevimento delle cartelle esattoriali presso un indirizzo con numero civico diverso da quello della sede sociale della società risultante dalla visura camerale.

Le norme in contestazione
L’articolo 145, comma 1, prima parte cpc prescrive che “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.
In sostanza, la notifica è validamente eseguita quando l’atto è stato consegnato a uno qualsiasi dei predetti soggetti indicati dalla legge, senza che sia previsto alcun ordine preferenziale per tali persone né che sia necessario menzionare le generalità del consegnatario (cfr Cassazione, pronuncia n. 10062/2014).
L’articolo 2700 cc stabilisce che “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Ad avviso della costante giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, pronuncia n. 5349/2017), la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco.
L’articolo 26 del Dpr n. 602/1973 prescrive che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte dell’ex concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr Cassazione, pronuncia n. 14649/2024).

La decisione della Corte suprema
La Corte di cassazione, con ordinanza in commento, ha dichiarato che, ai fini della regolarità della notifica eseguita ai sensi del primo comma dell’articolo 145 cpc è sufficiente che il consegnatario “si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica.

Ad avviso del giudice di legittimità, qualora l’ufficiale giudiziario o postale dichiari, nella propria relazione, di avere rinvenuto, nei locali della sede della società, la presenza di un soggetto, si presume che quest’ultimo sia addetto alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, la società ha l’onere di provare che la persona cui è stato consegnato l’atto, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto alcun incarico al riguardo.
Principio che, a maggior ragione, trova applicazione nell’ipotesi della notificazione eseguita a mezzo posta mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento la quale, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973, si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento a opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr Cassazione, pronuncia n. 23473/2024), con la conseguenza che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria disciplinata dall’articolo 2700 del codice civile, avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale).
Quanto alla circostanza secondo cui l’avviso di ricevimento è stato consegnato presso un diverso civico della medesima via, la Corte ha sottolineato la necessità che la contestazione venga promossa dal destinatario mediante querela di falso, evidenziando, in ogni caso, che l’eventuale nullità di un atto non può essere dichiarata, a norma dell’articolo 156, comma 2, cpc, qualora questo abbia raggiunto il suo scopo, atteso che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale (cfr. Cass. 13834/2021).

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