L’esame dell’anomalia dell’offerta rientra nella sfera di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e, di norma, non può essere sindacato dal giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti profili di illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o un’errata valutazione dei fatti.
In caso di contenzioso, il giudice non può sostituirsi alla Stazione Appaltante nel giudizio tecnico, ma si limita a verificare se la decisione sia stata adeguatamente motivata e priva di errori macroscopici.
Se il giudice rileva un vizio nella verifica dell’anomalia, il suo intervento non si traduce in una nuova valutazione, ma nella disposizione di una rinnovata verifica da parte dell’Amministrazione, in conformità con il principio del “one shot temperato”.
Sono i principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10542/2025. Accogliendo il ricorso dell’aggiudicatario originario di un appalto integrato, il Consiglio ha annullato la decisione del TAR, che aveva revocato l’aggiudicazione per un’errata valutazione dell’anomalia dell’offerta da parte della Stazione Appaltante.
Secondo Palazzo Spada, la pronuncia del TAR ha ecceduto i confini del controllo giurisdizionale, sfociando in un’invasione del potere amministrativo. Il giudice, infatti, non può sostituirsi alla Stazione Appaltante nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, ma solo censurare decisioni manifestamente irragionevoli.
Il Consiglio di Stato conferma che la valutazione dell’anomalia dell’offerta rientra nella discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante e non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, salvo evidenti irrazionalità o travisamenti dei fatti. Il giudice amministrativo, quindi, non può sostituirsi all’Amministrazione, ma solo verificare la correttezza della motivazione.
Nel caso specifico, il TAR aveva disposto l’aggiudicazione al secondo classificato per insufficiente motivazione della verifica di anomalia, ma il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza, sottolineando che il giudice non può decidere l’assegnazione dell’appalto. Ha inoltre ordinato alla Stazione Appaltante di riaprire il sub-procedimento e motivare adeguatamente la sostenibilità dell’offerta, nel rispetto del principio del “one shot temperato”, che equilibra la tutela del privato con la continuità amministrativa.
Secondo questo principio, una volta che il giudice annulla un atto discrezionale, la pubblica amministrazione ha una sola opportunità per riesaminare la questione, valutando tutti gli elementi rilevanti, senza poter adottare nuovi provvedimenti sfavorevoli su aspetti non precedentemente considerati.