Tratto da: ANAC

ANAC, con un comunicato del presidente del 5 giugno 2024,  fornisce  chiarimenti  in merito alla possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro e sulle conseguenti attuali modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei relativi dati ed informazioni, in risposta a diversi quesiti posti sul tema.

Il comunicato del Presidente ANAC si compone dei seguenti paragrafi:

  1. Gli Accordi Quadro nel nuovo codice dei contratti pubblici
  2. L’interesse delle stazioni appaltanti a ricorrere all’affidamento di un accordo quadro
  3. I presupposti e le condizioni per il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro
  4. Le possibili modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati nei casi di affidamento diretto di un accordo quadro.

    ANAC precisa che l’accordo quadro,  disciplinato all’articolo 59 del decreto legislativo 36/2023 è uno strumento contrattuale, e non una procedura di affidamento, che consente di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La sua definizione è contenuta nella lettera n), dell’articolo 2 dell’Allegato I.1 al codice – che ricalca la precedente formulazione della lettera iii) dell’articolo 3 del decreto legislativo 50/2016 –

    La normativa si limita a stabilire:

    • il limite di durata massima dell’accordo, non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dello stesso;
    • l’obbligo di indicare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale;
    • il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

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