Edilizia e urbanistica – Centro abitato – Distanze stradali – Nozione viabilistica – Centro abitato di fatto – Irrilevanza
Ai fini dell’osservanza delle distanze delle costruzioni dal ciglio stradale rileva esclusivamente la nozione di centro abitato di natura viabilistica, come tipizzata dal codice della strada e delimitata con delibera di giunta comunale, insuscettibile di integrazione mediante criteri empirici o urbanistici, quali il «centro abitato di fatto» inteso come presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione. (1).
In motivazione la sezione ha distinto la nozione di «centro abitato» a fini viabilistici, contemplata dal codice della strada, e a fini urbanistici ed ha precisato che: i) non esiste a livello normativo una definizione di centro abitato a fini urbanistici mentre esiste una definizione legislativa di centro abitato a fini viabilistici; ii) il centro abitato rilevante a fini urbanistici è quello definito dalla delibera consiliare sulla base di un criterio meramente empirico in quanto fondato sul riscontro in fatto di un raggruppamento continuo di fabbricati, costituenti un insieme organico, mentre il centro abitato a fini viabilistici è quello definito dalla giunta sulla base di un criterio formale, essendo il centro abitato una fattispecie tipizzata dal codice. Nella specie è stato ritenuto non condonabile, ex l. n. 47 del 1985, un abuso edilizio perpetrato su immobile edificato a distanza inferiore da quella minima stabilito per le strade di tipo F poste al di fuori del centro abitato.
Edilizia e urbanistica – Centro abitato – Distanze stradali – Nozione viabilistica – Aggregato edilizio continuo – Irrilevanza
La presenza di un aggregato edilizio continuo non vale ad estendere la perimetrazione del centro abitato ai fini viabilistici effettuata dalla giunta comunale, né a derogare alle distanze minime stradali, e la destinazione urbanistica rileva solo nei casi espressamente previsti dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 che stabilisce una minore distanza ove si versi al di fuori dei centri abitati ma «all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale». (2).
In motivazione è stato precisato che: i) la nozione viabilistica di centro abitato è differente ontologicamente da quella introdotta dall’art.18 della l. n. 865 del 1971 ai fini dell’indennità di esproprio; ii) la delimitazione di centro abitato a fini urbanistici è un atto discrezionale, sindacabile solo ove si riveli illogico o incongruo, mentre l’analogo provvedimento disciplinato dal codice della strada è un atto vincolato in quanto il legislatore non si limita soltanto ad individuare l’organo competente, i termini per l’adozione del provvedimento e le modalità della sua pubblicazione, ma prevede dettagliatamente i presupposti che consentono di includere un insieme di edifici nel centro abitato; iii) l’elencazione dei requisiti del centro abitato contemplati dall’art. 3, n. 8 del codice della strada è tassativa ed insuscettibile di estensione analogica, non competendo all’amministrazione locale alcuna ponderazione degli interessi sottesi, in tale ambito, alla disciplina della circolazione stradale poiché il legislatore ha voluto imporre parametri rigidi onde consentire l’applicazione di soluzioni uniformi per l’intera rete stradale nazionale; iv) ne consegue che le amministrazioni comunali, chiamate ad operare la delimitazione dei centri abitati ai fini della circolazione stradale, sono tenute ad applicare rigidamente i parametri normativi previsti dalla legge, includendovi solo gli edifici che risultino formati, all’esito degli accertamenti tecnici condotti, da non meno di venticinque edifici.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2025, n. 6027; 23 aprile 2025, n. 3510; sez. II, 17 giugno 2020, n. 3900; C.g.a., sez. giur., 19 agosto 2024, n. 654.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2025, n. 6027; 23 aprile 2025, n. 3510; sez. II, 17 giugno 2020, n. 3900; C.g.a., sez. giur., 19 agosto 2024, n. 654.
Consiglio di Stato, sezione II, 11 dicembre 2025, n. 9773 – Pres. Poli, Est. Addesso

