tratto da biblus.acca.it

Le stazioni appaltanti che procedono all’affidamento diretto sono tenute ad assicurarsi che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 50, infatti, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Pertanto:

  • la determina di affidamento vale implicitamente ad attestare il possesso dei requisiti;
  • la condotta del dirigente che procede a fare un affidamento diretto attestando “falsamente” in determina la sussistenza “del possesso di documentate esperienze pregresse” a favore di un operatore economico può integrare il reato di cui all’art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2153/2025. Nell’applicazione dell’art. 479, infatti, il riferimento al tenore formale dell’atto non va inteso nel senso che è necessario che l’atto faccia espresso riferimento all’accertamento dei presupposti cui è subordinata la sua emanazione, “poiché quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisca indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrilevanza della relativa omessa menzione (non di rado scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica“.

In tema di falsità ideologica, l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa

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